<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Garbarino &#38; C</title>
	<atom:link href="https://www.legaligarbarinomilano.it/author/carla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legaligarbarinomilano.it</link>
	<description>Studio Legale di Milano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2016 15:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Responsabilità medica dopo la legge Balduzzi, nuova decisione del Tribunale di Milano, conforme a nuovo orientamento</title>
		<link>https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-dopo-la-legge-balduzzi-nuova-decisione-del-tribunale-di-milano-conforme-a-nuovo-orientamento/</link>
		<comments>https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-dopo-la-legge-balduzzi-nuova-decisione-del-tribunale-di-milano-conforme-a-nuovo-orientamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avv. Carla Garbarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legaligarbarinomilano.it/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tribunale di Milano Sezione I Civile Sentenza 31 gennaio 2015 (Est. Patrizio Gattari) RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il processo e le domande oggetto di causa W ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria privata .. s.r.l. esponendo: nel novembre del 2009 si era rivolto alla struttura sanitaria convenuta per essere&#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-dopo-la-legge-balduzzi-nuova-decisione-del-tribunale-di-milano-conforme-a-nuovo-orientamento/">Responsabilità medica dopo la legge Balduzzi, nuova decisione del Tribunale di Milano, conforme a nuovo orientamento</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Milano<br />
Sezione I Civile<br />
Sentenza 31 gennaio 2015<br />
(Est. Patrizio Gattari)<br />
RAGIONI DELLA DECISIONE<br />
1. Il processo e le domande oggetto di causa<br />
W ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria privata .. s.r.l. esponendo: nel novembre del 2009 si era rivolto alla struttura sanitaria convenuta per essere sottoposto ad intervento di iridectomia laser finalizzato alla correzione chirurgica della miopia ad entrambi gli occhi; dopo il primo intervento all’occhio destro, eseguito senza problemi circa un mese prima, il 3/12/2009 era stato programmato l’intervento all’occhio sinistro da parte della stessa equipe medica guidata dal dott. ..; tuttavia l’intervento all’occhio sinistro non era stato eseguito poiché nel somministrare l’anestesia era stato perforato il bulbo oculare ed erano state provocate lesioni che avevano reso necessario il trasferimento del paziente presso l’Ospedale .. di Milano; l’attore era rimasto ricoverato fino all’11 dicembre al .. ed aveva subito un intervento chirurgico da parte dei sanitari di tale nosocomio per tentare di rimediare all’errore dei medici della ..; in seguito l’attore era stato costretto a nuovi ricoveri presso il .. e a sottoporsi ad altri interventi chirurgici; l’attore aveva subito un grave danno alla salute per l’errata manovra preoperatoria posta in essere dai sanitari della struttura convenuta i quali, nell’eseguire l’iniezione/infiltrazione anestetica, avevano incautamente provocato lesioni all’occhio sinistro; inoltre l’attore non era stato compiutamente informato sulla scelta dei sanitari di praticare l’anestesia mediante iniezione all’interno dell’occhio anziché con la semplice applicazione di gocce; la struttura sanitaria convenuta era responsabile dei danni subiti dall’attore sia per il periodo di malattia che ne era derivato, sia per le sofferenze subite, sia per i postumi invalidanti di carattere permanente che residuavano, sia infine perché costretto a interrompere per tre mesi l’attività di infermiere che svolgeva.<br />
Su tali premesse l’attore chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dai medici nella fase preoperatoria descritta .<br />
Si è costituita ritualmente la … s.r.l. esponendo: dopo il primo intervento all’occhio destro eseguito senza complicanze, il 3/12/2009 il paziente doveva essere sottoposto al secondo intervento da parte della stessa equipe guidata dallo specialista dott. ..; il paziente era stato preparato dal personale ed accolto dall’anestesista dott. ..; secondo quanto descritto in cartella dall’anestesista, durante l’iniezione dell’anestetico il paziente aveva effettuato un movimento inconsulto e incoercibile che aveva comportato la non perfetta esecuzione dell’iniezione e determinato una emorragia sottocongiuntivale; la stessa anestesia era già stata praticata all’attore in occasione del primo intervento all’occhio destro; purtroppo un improvviso movimento del paziente nonostante le raccomandazioni dell’anestesista aveva determinato la complicanza, pure prevista nel modulo di consenso informato all’anestesia sottoscritto; non vi era stato nessun deficit informativo e il consenso del paziente era stato raccolto dalla struttura sanitaria; subito dopo l’accaduto lo stesso chirurgo dott. .. aveva contattato il &#8230; ed aveva poi accompagnato il paziente presso tale struttura, restando sempre in contatto nei giorni successivi con il paziente e con i sanitari del ..; unico responsabile del danno lamentato dall’attore era l’anestesista dott. G dal quale la struttura sanitaria pretendeva di essere manlevata in caso di soccombenza. Pertanto la convenuta .. .. chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa il dott. G e concludeva per il rigetto della domanda dell’attore e, in subordine, la condanna del medico a manlevare e tenere indenne la struttura sanitaria.<br />
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva il dott. G il quale nel merito deduceva: la perforazione del bulbo oculare e la conseguente emorragia sottocongiuntivale erano state determinate da un improvviso movimento del capo eseguito dal paziente e che l’anestesista non poteva prevedere né impedire; a seguito delle cure ricevute presso il .. il paziente non presentava postumi permanenti; ove fossero stati ravvisati profili di responsabilità del dott. G essi erano addebitabili alla struttura sanitaria presso cui il sanitario aveva operato; la domanda di manleva avanzata nei confronti del medico dalla società convenuta era infondata; in ogni caso il sanitario era assicurato per la responsabilità civile verso terzi presso la Assicuratrice .. dalla quale aveva diritto di essere garantito in caso di soccombenza. Il terzo chiamato G chiedeva a sua volta di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio al proprio assicuratore e concludeva nel merito chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti e, in subordine, di condannare l’assicuratore terzo chiamato a tenerlo indenne in casi di soccombenza.<br />
Esteso il contraddittorio anche alla Assicuratrice .. s.p.a., tale parte si costituiva facendo proprie le deduzioni dell’assicurato relative all’esonero da responsabilità e all’infondatezza della domanda avanzata nei confronti del professionista dalla struttura sanitaria convenuta. Inoltre, la compagnia assicuratrice deduceva che l’assicurato aveva stipulato una polizza a “secondo rischio” e che pertanto avrebbe potuto invocare la copertura assicurativa solo nel caso in cui la copertura assicurativa derivante dalla polizza della struttura sanitaria fosse risultata insufficiente. L’assicuratore terzo chiamato concludeva pertanto per il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti dall’assicurato.<br />
L’istruttoria si è esaurita nell’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e nell’espletamento di CTU collegiale, all’esito della quale il dott. .. (specialista in medicina legale) e il dott. .. .. (specialista in oculistica) hanno depositato il 15/7/2013 una relazione scritta con allegate le osservazioni critiche delle parti.<br />
A seguito del deposito della relazione da parte dei CTU le parti concordemente chiedevano di fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni, quindi implicitamente rinunciando alle prove costituende dedotte nelle memorie ex art. 183 comma 6 e sulle quali il giudice aveva riservato ogni decisione all’esito della CTU.<br />
All’udienza del 16/7/2014 le parti hanno precisato le conclusioni sopra richiamate e, scaduti i termini ordinari concessi per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è entrata in decisione.<br />
2. La domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore<br />
W chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che deduce di aver subito in conseguenza dell&#8217;inadempimento contrattuale da parte della .. s.r.l. delle prestazioni sanitarie oggetto del contratto concluso e dell’obbligo di acquisire il pieno consenso del paziente prima di procedere ai trattamenti sanitari programmati: in particolare secondo la prospettazione dell’attore la controparte sarebbe inadempiente sia per la scelta di praticare l’anestesia mediante un’iniezione nell’occhio, sia per l’errata modalità con cui sarebbe stata praticata l’anestesia durante la fase preparatoria dell’intervento chirurgico programmato per il 3/12/2009, sia inoltre per non aver fornito al paziente una piena informazione sui trattamenti sanitari programmati e sulle prevedibili complicanze.<br />
L&#8217;attore ha convenuto in giudizio esclusivamente la struttura sanitaria deducendo i suddetti inadempimenti.<br />
Come noto, secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) &#8211; e che ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).<br />
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento e/o per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.<br />
Inoltre, a fronte dell’inadempimento dedotto dall’attore &#8211; come causa del danno di cui chiede il risarcimento – è onere del debitore convenuto (struttura sanitaria) provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni o che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile. Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (…), ai fini del riparto dell&#8217;onere probatorio l&#8217;attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l&#8217;esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l&#8217;insorgenza o l&#8217;aggravamento della patologia ed allegare l&#8217;inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577).<br />
La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria come responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. non muterebbe natura neppure qualora si volesse invece ritenere che per le strutture (pubbliche o private convenzionate) inserite nel S.S.N. l’obbligo di adempiere le prestazioni di cura e di assistenza derivi direttamente dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario (L. n. 833 del 1978), come pure da taluni sostenuto. Anche secondo tale impostazione, infatti, la responsabilità andrebbe comunque ricondotta alla disciplina dell’art. 1218 c.c., al pari di ogni responsabilità che scaturisce dall’inadempimento di obbligazioni derivanti da “altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento” (art. 1173 c.c.).<br />
In ogni caso, la struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è dunque responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento (o dall’inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata.<br />
Occorre altresì precisare che sulla disciplina della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria non incide l&#8217;art. 3 della L. 189/2012 (“legge Balduzzi”) in quanto l&#8217;impatto della norma è apprezzabile esclusivamente con riguardo alla responsabilità professionale dei singoli sanitari incardinati all&#8217;interno della struttura sanitaria e non legati al paziente danneggiato da alcun vincolo contrattuale (diverso ed ulteriore rispetto a quello intercorrente fra il paziente e la struttura sanitaria).<br />
Come infatti già affermato da questo tribunale in varie pronunce alle quali si fa espresso rinvio per una più compiuta ricostruzione dello statuto della responsabilità sanitaria dopo l’entrata in vigore della cd legge Balduzzi (vd, in particolare, Trib. Milano sent. n. 9693 del 23 luglio 2014, in Foro It. 2014, 11, I, 3294), sulla base dell’ambito applicativo e della interpretazione dell’art. 3 comma 1 L. 189/2012 che si ritiene preferibile (come esplicitato nella suddetta sentenza richiamata), l’articolato sistema della responsabilità civile in ambito sanitario può essere così sintetizzato:<br />
 l’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d’opera professionale (anche se nell’ambito della cd attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d’opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall’art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi;<br />
 il richiamo nella norma suddetta all’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel S.S.N.) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell’inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall’operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa (art. 1228 c.c.);<br />
 il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare);<br />
 in ogni caso l’alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico “ospedaliero”, che deriva dall’applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del S.S.N. o una impresa privata non convenzionata), che è comunque di tipo “contrattuale” ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l’obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del S.S.N. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura);<br />
 se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare;<br />
 se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell’art. 2055 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. 16/12/2005, n. 27713);<br />
Dal momento che nel caso in esame, come detto, l’attore ha agito in giudizio unicamente nei confronti della struttura sanitaria facendo valere l’azione derivante dall’inadempimento del contratto di spedalità concluso con la convenuta, la domanda di risarcimento danni non si estende automaticamente al medico terzo chiamato, che non è parte del contratto di spedalità ma solo uno dei soggetti di cui il debitore (struttura sanitaria) si è avvalso per eseguire le prestazioni dovute. Il professionista terzo chiamato in causa con l’azione di regresso dalla convenuta … … s.r.l. viene indicato come responsabile esclusivo della condotta causativa del danno alla salute subito dal paziente/creditore e, in quanto tale, secondo la prospettazione della difesa convenuta sarebbe obbligato a tenere indenne la struttura sanitaria in caso di soccombenza. Peraltro, l’attore non ha neppure esteso tempestivamente &#8211; prima del maturare della preclusione assertiva e della cristallizzazione del “thema decidendum” coincidente nel caso concreto con la scadenza dei termini concessi per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 &#8211; la pretesa risarcitoria nei confronti del terzo chiamato e la domanda in tal senso avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (vd foglio di conclusioni) è chiaramente tardiva e inammissibile.<br />
3. La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria convenuta<br />
Iniziando dall’esame del dedotto inadempimento relativo all’acquisizione del consenso informato da parte del paziente, tale doglianza dell’attore non è fondata. Infatti, i moduli di consenso sottoscritti e prodotti in giudizio risultano completi anche in relazione all’anestesia, alle modalità in cui essa poteva sarebbe somministrata e alle prevedibili complicanze. Inoltre, non può certo essere trascurato che l’attore svolgeva l’attività di infermiere – per cui è ragionevole presumere che fosse a conoscenza del diritto di ricevere informazioni complete sui trattamenti ai quali sarebbe stato sottoposto e che fosse in grado di comprendere meglio di un quisque de populo i moduli di consenso sottoscritti – e che analoghe prestazioni (in particolare la stessa anestesia) gli erano già state praticate in occasione dell’intervento all’altro occhio avvenuto circa un mese prima.<br />
A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione all’ulteriore inadempimento dedotto dall’attore a sostegno della domanda.<br />
Sulla base dei documenti prodotti dalle parti, di quanto allegato dall’attore e non contestato specificamente dal convenuto, nonché in particolare delle risultanze della C.T.U. (vd relazione depositata il 15/7/2013), risulta infatti provato che: l’attore è stato sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta a “doppia iridotomia laser in entrambi gli occhi come preparazione all’intervento programmato di impianto di lente fachica”; l’impianto di lente all’occhio destro è stato eseguito il 19/11/2009, mentre quello all’occhio sinistro programmato per il 3/12/2009 non è stato effettuato perché “si è verificata la perforazione del bulbo oculare durante l’esecuzione dell’anestesia loco-regionale”, che costrinse i sanitari della .. a trasferire il paziente presso il .. ..; “l’impianto di lente fachica non è un intervento di speciale difficoltà”, come pure l’esecuzione della anestesia peribulbare (pur potendo essa in un soggetto miope elevato presentare qualche difficoltà tecnica per la conformazione del bulbo oculare); “la decisione di eseguire un’anestesia peribulbare in un miope elevato (…) non è stata assunta dal dott. G ma dal chirurgo dott. ..”; “il dott. G – medico anestesista – non ha istituzionalmente le competenze, strettamente oftalmologiche, per fronteggiare una complicanza oculare da anestesia peribulbare”; “nei rari casi di chirurgia del segmento anteriore in cui può essere assolutamente necessario eseguire un’anestesia loco-regionale oculare, è lo stesso chirurgo oftalmico che esegue l’anestesia”; “nel caso in esame è stato il dott. .. che ha scelto la procedura anestesiologica ad alto rischio di complicanze oculari affidandone l’esecuzione al medico anestesista”; “la chirurgia implantologica a scopo rifrattivo come quella prevista nel caso in esame, all’epoca dei fatti – dicembre 2009 – veniva eseguita in anestesia topica, cioè con la sola instillazione di gocce, senza infiltrazione”; “dalla documentazione sanitaria in atti non è possibile comprendere in base a quali elementi il chirurgo abbia scelto l’anestesia locale infiltrativa ed abbia deciso di far eseguire l’iniezione all’anestesista”; dopo l’errata esecuzione dell’anestesia da parte dei sanitari della struttura convenuta, il paziente è stato subito trasferito al .. dove è stato “sottoposto ad intervento di vitrectomia per emovitreo e distacco di retina da perforazione bulbare con impianto di olio di silicone (…); “ha poi sviluppato una cataratta che è stata operata sempre presso il ..”; “gli esiti anatomici e funzionali a carico dell’occhio sinistro del W sono la diretta conseguenza della procedura di anestesia infiltrativa eseguita dal dott. G su indicazione del dott. ..” (vd relazione tecnica da p. 11 a p. 15).<br />
In siffatta situazione è evidente che il personale sanitario ha fatto scelte errate ed ha malamente eseguito le prestazioni dovute dalla … in base al contratto di spedalità: in primo luogo è stata scelta (dal chirurgo capo equipe) una modalità di somministrare l’anestetico particolarmente rischiosa, diversa dall’anestesia topica (instillazione di gocce) comunemente praticata e consigliata in casi analoghi e senza nessuna ragione che possa far ritenere giustificata siffatta scelta; inoltre l’infiltrazione anestetica non è stata praticata dal chirurgo ma fatta eseguire dall’anestesista.<br />
Si è detto che la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall’inadempimento e/o dall’inesatto adempimento di una delle varie prestazioni (non necessariamente di quella principale come nel caso di specie) che è direttamente obbligata ad eseguire in base al contratto atipico concluso con il paziente. Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell’illecito non assume particolare rilevo che la struttura sanitaria (solitamente un ente collettivo, pubblico o privato) nell’adempimento delle sue obbligazioni si avvale necessariamente &#8211; deve avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate (le sole che possono eseguire tali prestazioni) – di propri dipendenti o di collaboratori esterni. Ne deriva che la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità contrattuale verso il paziente non può utilmente invocare la condotta illecita del proprio dipendente o collaboratore – individuato come responsabile (corresponsabile) dalla stessa struttura o dal danneggiato &#8211; ma è tenuta a fornire nel processo la prova positiva che l’inadempimento non le è imputabile.<br />
Nel caso di specie non solo la struttura sanitaria non ha neppure tentato di provare di aver esattamente adempiuto o che il danno subito dall’attore non gli sarebbe imputabile, ma vi è la prova in atti dell’inadempimento della prestazione principale ed è quindi tenuta ex artt. 1218-1228 c.c. a risarcire integralmente i danni derivati dall’operato dei propri dipendenti e collaboratori (fra i quali il dott. G) di cui si è avvalsa per adempiere le obbligazioni.<br />
4. I danni subiti dall’attore<br />
4.1 Il danno non patrimoniale<br />
Dall’illecito descritto, avvenuto il 3/12/2009, l’attore W (nato il ….1974) ha subito lesioni che hanno comportato un periodo di malattia e la necessità di subire ulteriori periodi di ricovero presso il …, ove è stato sottoposto alle cure necessarie per tentare di porre rimedio ai danni subiti presso la struttura sanitaria convenuta, senza tuttavia riuscire ad impedire che residuassero postumi invalidanti di carattere permanente.<br />
Dalla relazione dei CTU risulta infatti che: nonostante le cure e gli interventi riparatori eseguiti dai sanitari del .. (dove il paziente venne condotto subito dopo l’errata esecuzione delle prestazioni mediche sopra descritte) residua all’occhio sinistro un “astigmatismo miopico semplice dopo la correzione del quale raggiunge un visus di 6/10; la pseudofachia ha privato quest’occhio dell’accomodazione (…); il quadro anatomico è la conseguenza dello sfavorevole esito della procedura anestesiologica ed in particolare lacicatrice crioretinicae la presenza di una membrana epiretinica che determina lieve metamorfopsia per vicino; la cicatrice retinica è responsabile anche dell’alterazione emianoptica temporale” (p. 14 della relazione tecnica in atti).<br />
Secondo il condivisibile responso dei C.T.U., l’inadempimento attribuibile alla struttura sanitaria convenuta ha comportato per il danneggiato una maggior durata della malattia – rispetto al periodo che un paziente con analoga patologia e nelle medesime condizioni soggettive avrebbe comunque sopportato per l’intervento programmato – con temporanea totale inabilità alle ordinarie occupazioni per 14 giorni e parziale per ulteriori 40 giorni (10 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%); inoltre, i postumi residuati concretizzano un danno all’integrità psico-fisica dell’attore di natura esclusivamente iatrogena pari al 10 % (vd p. 15 e 16 della relazione in atti).<br />
Pur ritenendosi che il criterio legale previsto dall’art. 3 comma 3 della legge Balduzzi &#8211; ove si fa espresso richiamo alle tabelle degli artt. 138 e 139 del cod. ass. per la liquidazione del danno biologico conseguente alla responsabilità professionale dell’esercente una professione sanitaria &#8211; trova applicazione anche in relazione ai fatti dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore di tale legge (come già affermato in precedenti pronunce di questo tribunale alle quali si rinvia), la mancata adozione della tabella prevista dall’art. 138 per le cd macropermanenti (menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti) rende impossibile procedere nel caso concreto alla liquidazione del danno secondo il criterio legale (allo stato applicabile solo alle cd micropermanenti previste nella tabella adottata ex art. 139).<br />
Occorre pertanto fare applicazione nel caso di specie delle note tabelle elaborate da questo tribunale, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex artt. 1226-2056 c.c. del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psico/fisica e che rappresentano un criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte, la quale l’ha ritenuto applicabile sull’intero territorio nazionale in assenza di un diverso criterio legale per la liquidazione del danno alla persona (vd Cass. 7/6/2011 n. 12408).<br />
A fronte delle riferite conclusioni della CTU, sulla base delle richiamate tabelle giurisprudenziali di liquidazione equitativa del danno alla persona il pregiudizio da temporanea può quantificarsi in moneta attuale in complessivi euro 3.930,00, mentre quello permanente &#8211; tenuto conto dell’età (35 anni) del danneggiato all’epoca dei fatti e dell’entità del gradiente invalidante di origine iatrogena riscontrato dai CTU (10%) – può essere monetizzato all’attualità in complessivi euro 22.910,00.<br />
Il danno alla salute sopra indicato non esaurisce l’intero danno non patrimoniale risarcibile al danneggiato.<br />
Si ritiene infatti che taluni apprezzabili aspetti (o voci) che vengono in rilievo e che da tempo sono solitamente ricondotti dalla giurisprudenza prevalente nella unitaria categoria generale del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), non risulterebbero adeguatamente risarciti con la sola applicazione nel caso concreto dei predetti valori monetari della tabella.<br />
Per l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall’attore è infatti necessario procedere ad una adeguata “personalizzazione”, avendo riguardo a quei profili riconducibili alla sofferenza soggettiva, ai pregiudizi alla vita di relazione e ai riflessi negativi sulle abitudini di vita che possono ritenersi sussistenti in relazione alle conseguenze dell’errato intervento chirurgico. Il danneggiato è stato costretto a sottoporsi ad altri ricoveri ospedalieri presso il … e a subire altri interventi chirurgici all’occhio sinistro, resi necessari dalle conseguenze delle lesioni provocate dai sanitari della .. (vd 7, 8 e 9 della relazione tecnica), con evidente riflesso negativo sulla sua vita di relazione avendo dovuto rinunciare a svolgere per un apprezzabile periodo di tempo anche talune comuni attività che caratterizzano la vita di un soggetto della sua età.<br />
Alla luce di tali considerazioni e per addivenire ad un integrale risarcimento che tenga conto dei vari aspetti che concorrono nella individuazione del composito danno di cui si discute &#8211; senza discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiama ad una liquidazione unitaria del danno alla persona, onde evitare inammissibili duplicazioni di poste risarcitorie (fra le altre, Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972; Cass.20/11/2012 n. 20292 e Cass.23/1/2014 n. 1361) &#8211; si ritiene di “personalizzare” il danno subito dall’attore aumentando la somma suddetta risultante dall’applicazione delle tabelle (euro 26.840,00) fino ad euro 30.000,00, che costituisce quindi il complessivo danno non patrimoniale risarcibile liquidato al valore attuale dalla moneta.<br />
4.2 Il danno patrimoniale<br />
L’attore non ha provato di aver subito un danno emergente in conseguenza dei fatti oggetto di causa, né è ravvisabile nel caso concreto un danno patrimoniale futuro risarcibile.<br />
La perdita economica dedotta in citazione e relativa al fatto che in conseguenza delle lesioni oggetto di causa l’attore sarebbe stato costretto a sospendere per tre mesi la sua attività di infermiere è rimasta priva di qualsiasi sostegno probatorio e dalla relazione dei CTU risulta che i postumi invalidanti subiti non hanno incidenza sulla sua capacità lavorativa specifica (vd p. 15 della relazione).<br />
Inoltre, l’intervento di chirurgia vitreoretinica a cui l’attore dovrà probabilmente sottoporsi per la presenza della membrana epiretinica &#8211; secondo quanto riferito dagli ausiliari (vd p. 16 della relazione) &#8211; può essere eseguito presso le strutture del S.S.N., per cui non può essere riconosciuta a titolo di danno la somma necessaria per effettuare tale intervento in una struttura sanitaria privata.<br />
Infine, l’attore non deduce neppure di aver subito un danno patrimoniale (lucro cessante) per il mancato tempestivo risarcimento del danno (vd domanda).<br />
Pertanto l’unico danno che l’attore ha diritto di vedersi risarcito è rappresentato dal danno non patrimoniale di euro 30.000,00, liquidato equitativamente al valore attuale della moneta e non soggetto a rivalutazione.<br />
Trattandosi di debito di valore non spettano i cd interessi compensativi dalla data dell’illecito &#8211; secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 17/2/1995 n. 1712) – e, come detto, l’attore non ha neppure dedotto l’esistenza nel caso concreto di un danno da ritardato risarcimento del danno.<br />
Sull’intero danno liquidato al creditore/danneggiato sono invece dovuti dalla responsabile struttura sanitaria convenuta gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.<br />
4.3 Il complessivo danno risarcibile e la condanna della struttura sanitaria<br />
L’unico danno risarcibile provato dall’attore è dunque costituito dal danno non patrimoniale come sopra liquidato; la … s.r.l. va pertanto condannata a pagare all’attore a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.<br />
5. L’azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico terzo chiamato<br />
La .. s.r.l. ha chiamato in causa il dott. G chiedendo, in via subordinata, la condanna del medico a manlevare e tenere indenne la struttura sanitaria in caso di soccombenza.<br />
A fondamento della domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato, sin dalla comparsa costitutiva la società convenuta deduce che, ove fosse ravvisata una sua obbligazione risarcitoria nei confronti del paziente per inadempimento del contratto di spedalità, lo specialista (anestesista) che ha tenuto la condotta lesiva mentre esercitava la sua attività presso la clinica in regime di libera professione, sarebbe responsabile esclusivo del danno subito dall’attore e in quanto tale obbligato a manlevare e a tenere indenne la struttura sanitaria.<br />
La domanda della struttura sanitaria privata va ricondotta nel caso concreto al disposto dell’art. 2055 c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, a prescindere che la fonte della responsabilità risarcitoria sia per tutti di natura extracontrattuale o che invece, come nel caso di specie, taluno sia responsabile per inadempimento di un preesistente rapporto obbligatorio derivante da un contratto concluso con il danneggiato mentre altri (terzi rispetto a tale contratto) siano invece tenuti al risarcimento in base alle comuni regole della responsabilità aquiliana per aver contribuito con la propria condotta illecita alla produzione del danno.<br />
Giova altresì ricordare che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “in materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell&#8217;azione intrapresa dal danneggiato; in tale ipotesi, peraltro, il coobbligato solidale condannato a pagare l&#8217;intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l&#8217;altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell&#8217;intero debito, operando in tale caso l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligazione come condizione non dell&#8217;azione cognitiva di regresso bensì dell&#8217;azione esecutiva contro l&#8217;altro obbligato (cfr., fra le altre, Cass. 15/1/2003 n. 490).<br />
Essendo incontroverso che il medico terzo chiamato operava presso la … in regime di libera professione &#8211; senza quindi essere legato alla struttura sanitaria privata da un rapporto di lavoro subordinato né da uno stabile rapporto di collaborazione continuativa – la pretesa della società convenuta è disciplinata dall’art. 2055 commi 2 e 3 c.c., senza che il professionista possa invocare nel caso concreto limitazioni al diritto di rivalsa della struttura sanitaria basate sul contratto collettivo di categoria o sul contratto di collaborazione professionale concluso dalle parti. L’azione della struttura convenuta non si fonda infatti sul rapporto negoziale intercorso con il professionista, bensì sul diritto riconosciuto dall’ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate (art. 2055 comma 2 c.c.).<br />
Ora, poiché (come sopra ricordato) sulla base dell’indicazione contenuta nell’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi la responsabilità risarcitoria del medico – che non ha concluso nessun contratto con il paziente &#8211; per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c., il soggetto che agisce in regresso ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico, sul quale pretende di riversare in tutto o in parte le conseguenze risarcitorie.<br />
Nel caso concreto, sulla base delle allegazioni della convenuta non contestate espressamente dal terzo chiamato e delle sopra richiamate risultanze istruttorie, nell’operato del dott. G sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (art. 2043 c.c.).<br />
L’anestesista terzo chiamato ha infatti colpevolmente praticato l’iniezione/infiltrazione anestetica che avrebbe invece dovuto eseguire il chirurgo oculista (capo equipe) ed ha provocato la perforazione del bulbo oculare e le ulteriori conseguenze lesive descritte nella relazione tecnica e sopra richiamate.<br />
Il dott. G ha quindi indubbiamente concorso alla produzione dell’evento lesivo subito dall’attore e la sua condotta è connotata da vari profili di colpa per negligenza ed imperizia: primo fra tutti quello di non essersi rifiutato di eseguire una rischiosa prestazione che non rientrava nelle sue competenze e poi di avervi malamente provveduto provocando lesioni al paziente.<br />
Nell’aver eseguito una prestazione che esulava dalle sue competenze specialistiche e nell’aver provocato al paziente la perforazione del bulbo oculare è ravvisabile la condotta illecita del medico terzo chiamato, corresponsabile delle lesioni subite dall’attore e oggetto di causa.<br />
Contrariamente all’assunto della struttura sanitaria convenuta, essa non può tuttavia pretendere di riversare sul terzo chiamato le intere conseguenze risarcitorie dell’illecito.<br />
Dalla relazione tecnica risulta infatti che la condotta illecita del terzo chiamato è stata posta in essere perché il chirurgo capo equipe ha dapprima operato un’errata scelta del tipo di anestesia da praticare nel caso concreto ed ha poi fatto eseguire dall’anestesista l’iniezione/infiltrazione che avrebbe dovuto eseguire lui stesso.<br />
In tale situazione, va ritenuta di pari grado l’efficienza causale delle condotte e la gravità delle rispettive colpe dei due professionisti, del cui operato la struttura sanitaria è direttamente responsabile ex art. 1228 c.c. per essersene avvalsa nell’adempiere le prestazioni a cui era tenuta. La condotta illecita del terzo chiamato si è inserita su una condotta parimenti illecita del chirurgo oculista il quale, come detto, dopo aver ritenuto opportuno (senza motivo) praticare un’anestesia rischiosa, diversa da quella comunemente praticata in casi analoghi &#8211; e consigliata dalla letteratura scientifica dell’epoca &#8211; ha poi sciaguratamente fatto eseguire la prestazione preoperatoria all’anestesista anziché provvedervi direttamente (come avrebbe dovuto secondo quando risulta pacifico dalla relazione dei CTU).<br />
All’evento lesivo hanno dunque indubbiamente concorso sia il capo equipe (estraneo al processo) sia l’anestesista terzo chiamato.<br />
Inoltre, nell’ambito dell’azione di regresso di cui si discute, non va trascurato che il danno alla salute provocato al paziente dal medico che opera (come dipendente o collaboratore) all’interno della complessa organizzazione di una struttura sanitaria privata costituisce un rischio tipico dell’attività di tale impresa. Dal momento che è la struttura sanitaria che compie le scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti, essa non può pretendere sic et simpliciter di far ricadere in ogni caso sul dipendente/collaboratore il rischio della sua attività lucrativa. Per adempiere le prestazioni principali (che si obbliga direttamente ad adempiere in base al contratto atipico di spedalità) la struttura sanitaria privata deve avvalersi di professionisti – esercenti una professione “protetta” e gli unici che per legge possono eseguire determinate prestazioni – e non può trasferire sui propri “ausiliari” il rischio della sua attività d’impresa rappresentato dal pericolo di arrecare danni al paziente/creditore, inscindibilmente connesso al tipo di prestazioni da eseguire e ai beni primari della persona sui quali le condotte degli esercenti le professioni sanitarie sono destinate ad incidere.<br />
In altri termini, l’impresa sanitaria tenuta ad adempiere le prestazioni oggetto del contratto di spedalità non può pretendere con l’azione di regresso di far ricadere integralmente le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento sul proprio dipendente/ausiliario se non provando sia che la condotta del soggetto di cui si è avvalsa per adempiere ha concretato un fatto illecito (causativo del danno che la struttura sanitaria è tenuta a risarcire al paziente), sia che essa è stata la sola che abbia determinato l’evento dannoso, senza vi abbiano concorso altre condotte attive o omissive imputabili alla stessa impresa sanitaria che agisce in regresso (perché tenute da altri suoi dipendenti/collaboratori, come in caso di responsabilità di equipe, o perché riconducibili a carenze organizzative e/o gestionali dell’impresa sanitaria). Le condotte che a vario titolo possono contribuire alla produzione dell’evento lesivo subito dal paziente non legittimano certo la pretesa di riversare sul singolo corresponsabile anche quella percentuale di danno non riferibile alla condotta colposa del medico convenuto in regresso dalla struttura sanitaria: poiché “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali” (comma 3 dell’art. 2055 c.c.), è dunque onere di chi agisce in regresso provare che al convenuto &#8211; corresponsabile verso il terzo danneggiato &#8211; è attribuibile l’integrale obbligazione risarcitoria o comunque una percentuale della stessa superiore a quella dell’attore, in ragione di una maggiore incidenza causale o di una maggiore gravità della colpa.<br />
Nel caso concreto, come detto, pur risultando provata la corresponsabilità del medico terzo chiamato nel provocare il danno subito dall’attore, l’azione di regresso della struttura sanitaria non può essere accolta in misura superiore al 50% del danno che la convenuta è tenuta a risarcire, poiché almeno in uguale misura l’evento dannoso è stato provocato da una condotta parimenti colposa del chirurgo capo dell’equipe.<br />
In parziale accoglimento della domanda di regresso, il medico terzo chiamato sarà pertanto tenuto a restituire alla struttura sanitaria la metà dell’importo complessivo che questa avrà pagato all’attore in base alla presente sentenza per l’illecito oggetto di causa.<br />
6. L’azione di garanzia del medico contro l’assicuratore terzo chiamato<br />
Infine, va altresì accolta la domanda di garanzia avanzata dal dott. G nei confronti del proprio assicuratore (terzo chiamato).<br />
E’ incontroversa la validità e l’efficacia della polizza (n…) per la responsabilità professionale sottoscritta dal dott. G con Assicuratrice .. s.p.a. e tutte le eccezioni relative all’inoperatività della polizza nel caso concreto, sollevate dalla compagnia assicuratrice, sono infondate.<br />
Innanzitutto l’assicuratore eccepisce che in base alla clausola 16 punto 2 l’assicurazione per la responsabilità professionale stipulata dal dott. G opererebbe nel caso di specie come polizza “a secondo rischio”, poiché il danno è stato causato dal medico assicurato nel corso di un’attività svolta all’interno di una struttura sanitaria.<br />
Al riguardo è agevole replicare che, come sopra detto, nel caso concreto il medico assicurato operava come libero professionista e non era né dipendente della struttura sanitaria né legato alla stessa da uno stabile rapporto di collaborazione: tant’è che nella polizza prodotta dall’assicuratore è espressamente indicato che il medico svolgeva la sua attività come libero professionista.<br />
Inoltre, la clausola 16 della polizza, unilateralmente predisposta dall’Assicuratrice .. e contenuta in condizioni generali di contratto, così come interpretato dall’assicuratore conterrebbe al punto 2 una limitazione della responsabilità di tale parte e sarebbe quindi vessatoria (art. 1341 comma 2 c.c.). Non essendo stata espressamente accettata per iscritto, la clausola in questione sarebbe dunque nulla e improduttiva di effetti per l’assicurato. In ogni caso, tale clausola non può essere interpretata nel senso sostenuto dall’assicuratore, poiché nel punto richiamato dalla difesa di tale parte (n. 2 sub lett. i) si riferisce chiaramente ai medici assicurati che svolgono la loro attività stabilmente inseriti (“all’interno”) in Asl, Case di cura, Enti ospedalieri o altre strutture sanitarie, e non anche ai medici liberi professionisti. Peraltro, al punto 3 della stessa clausola 16 è altresì previsto che la polizza “si intende operante in primo rischio” limitatamente alla “rivalsa” azionata dall’ente o dalla struttura ospedaliera nei confronti del medico assicurato (come nel caso di specie).<br />
Da ultimo, poiché come noto a seguito del pagamento dell’indennizzo dovuto l’assicuratore si surroga all’assicurato (art. 1916 c.c.), ben potrà eventualmente l’Assicuratrice … far valere nei confronti della compagnia assicuratrice della struttura sanitaria convenuta (che ha agito in regresso contro il dott. G) il diritto di credito spettante all’assicurato.<br />
Del tutto priva di rilievo risulta poi l’eccezione fondata sulla clausola n. 18 delle condizioni generali di polizza – laddove è esclusa la copertura assicurativa “per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto” (doc. 2 dell’assicuratore terzo chiamato) &#8211; posto che nel caso concreto la responsabilità professionale dell’assicurato non deriva dalla mancanza di un consenso informato scritto.<br />
Va pertanto condannata l’Assicuratrice .. s.p.a. a tenere indenne il proprio assicurato .. G dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al medico terzo chiamato quanto da tale parte dovuto alla società convenuta sulla base della presente sentenza anche a titolo di spese di lite (cfr. Cass. 20/11/2012 n. 20322 e Cass. 31/5/2012 n. 8686).<br />
7. Le spese di lite<br />
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la convenuta .. s.r.l. va condannata a rifondere all’attore le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione in cui è compreso il credito risarcitorio riconosciuto al danneggiato e comprensive della quota di oneri di CTU anticipata dalla parte vittoriosa.<br />
Il terzo chiamato G, soccombente sulla domanda di regresso, va invece condannato a rifondere le spese di lite in favore della … s.r.l., liquidate d’ufficio come in dispositivo in assenza di nota spese e sulla base del credito riconosciuto in via di regresso alla società convenuta.<br />
Infine, sempre in base alla soccombenza l’assicuratore terzo è tenuto a rifondere le spese di lite in favore di G, anch’esse liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese, sulla base dei medesimi criteri suddetti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 18/3/2011, da W nei confronti di .. s.r.l., con l’intervento dei terzi chiamati G e Assicuratrice … s.p.a., nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:<br />
1. in accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore, condanna la convenuta … s.r.l. a pagare a W la somma complessiva di euro 30,000,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;<br />
2. in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla struttura sanitaria convenuta, condanna il terzo chiamato G a pagare alla … s.r.l. la metà della somma complessiva pagata dalla società convenuta all’attore in base al capo che precede della presente sentenza;<br />
3. in accoglimento della domanda di garanzia avanzata da G, condanna il terzo chiamato Assicuratrice …. s.p.a. a tenere indenne il predetto assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza;<br />
4. condanna la convenuta .. s.r.l. a rifondere all’attore W le spese di lite liquidate in complessivi euro 8.615,00, di cui euro 1.415,00 per esborsi (compresa quota di oneri di CTU) ed euro 7.200,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;<br />
5. condanna il terzo chiamato G a rifondere alla convenuta .. s.r.l. le spese di lite liquidate in complessivi euro 4.800,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;<br />
6. condanna il terzo chiamato Assicuratrice .. s.p.a. a rifondere a G le spese di lite liquidate in complessivi euro 4.800,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.<br />
Così deciso in Milano il 31/1/2015.<br />
Il Giudice<br />
dott. Patrizio Gattari</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-dopo-la-legge-balduzzi-nuova-decisione-del-tribunale-di-milano-conforme-a-nuovo-orientamento/">Responsabilità medica dopo la legge Balduzzi, nuova decisione del Tribunale di Milano, conforme a nuovo orientamento</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-dopo-la-legge-balduzzi-nuova-decisione-del-tribunale-di-milano-conforme-a-nuovo-orientamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilità medica: possibile cambio di rotta dal Tribunale di Milano</title>
		<link>https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-possibile-cambio-di-rotta-dal-tribunale-di-milano/</link>
		<comments>https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-possibile-cambio-di-rotta-dal-tribunale-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avv. Carla Garbarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legaligarbarinomilano.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore&#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-possibile-cambio-di-rotta-dal-tribunale-di-milano/">Responsabilità medica: possibile cambio di rotta dal Tribunale di Milano</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art 2043 c.c. (e non più alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare) e soggiace al regime di prescrizione quinquennale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tribunale di Milano</strong></p>
<p><strong>Sezione I Civile</strong></p>
<p><strong>Sentenza 17 luglio 2014</strong></p>
<p><em>(Est. Patrizio Gattari)</em></p>
<p>OMISSIS</p>
<p><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></p>
<ol>
<li>Le domande oggetto di causa.</li>
</ol>
<p>V ha convenuto in giudizio Policlinico di … s.p.a. e il dott. X esponendo: che nell’ottobre del 2008 era stato sottoposto ad intervento di tiroidectomia totale presso la struttura sanitaria convenuta; che l’intervento chirurgico era stato eseguito dal convenuto dott. ; che nell’immediato post-operatorio una grave dispnea da paralisi bilaterale delle corde vocali aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva; che era stato dimesso il 29/10/2008; che nei giorni immediatamente successivi, per il perdurare dei problemi respiratori, era stato ricoverato presso un altro nosocomio dove l’8/11/2008 i sanitari avevano praticato una tracheotomia che aveva tuttavia solo in parte risolto i danni alla salute subiti in occasione del primo intervento presso la struttura sanitaria convenuta; che infatti i successivi controlli specialistici effettuati e i pareri medico-legali acquisiti avevano confermato che la corda vocale destra era paralizzata e non più recuperabile, mentre la sinistra poteva avere un leggero margine di miglioramento col tempo; che la paralisi bilaterale delle corde vocali era in diretta correlazione con l’errato intervento eseguito dal convenuto dott. X presso il Policlinico di ..; che i convenuti erano responsabili del danno alla salute e del danno morale subiti dall’attore.</p>
<p>Su tali premesse, l’attore chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dall’illecito descritto e che indicava in complessivi euro 60.513,69 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell’illecito.</p>
<p>Si è costituita ritualmente la società Policlinico di .. s.p.a. esponendo: che in occasione dell’intervento di tiroidectomia totale eseguito il 20/10/2008 erano sorte difficoltà a causa di un grosso nodulo nella parte destra, sede di pregressi fatti flogistici, e degli esisti nella parte sinistra di un precedente intervento di ernia cervicale; che gli operatori non erano riusciti a isolare la corda vocale di destra, mentre quella sinistra era stata visualizzata e conservata; che dopo la fine dell’intervento era insorta una crisi dispnoica che aveva reso necessaria l’intubazione del paziente e il suo trasferimento in terapia intensiva, dove era rimasto fino al giorno successivo; che il paziente era stato dimesso il 29/10/2008 e dopo due giorni i chirurghi e gli specialisti avevano consigliato il ricovero presso altro nosocomio specializzato, dove era stato sottoposto a tracheotomia temporanea; che l’intervento eseguito presso la struttura convenuta dal dott. X non era di routine e che le lesioni lamentate dal paziente costituivano complicanze prevedibili di tale tipo di intervento e si erano verificate nonostante i sanitari avessero fatto quanto era loro esigibile per prevenirle; che trattandosi di una complicanza prevedibile indicata nel modulo di consenso sottoscritto dal paziente e non evitabile nel caso concreto dai sanitari, non poteva essere ravvisata una responsabilità risarcitoria; che in ogni caso la complessità e la difficoltà dell’intervento avrebbero giustificato la limitazione della responsabilità ex art. 2236 c.c.; che le conseguenze dannose subite dall’attore non potevano essere costituite da quelle dedotte e che l’entità del risarcimento preteso era ingiustificata; che in ogni caso qualora fosse stata accertata una responsabilità solidale della struttura sanitaria convenuta, essa aveva diritto ad essere manlevata dal medico convenuto, unico eventuale responsabile del danno de quo; che infatti nel contratto di collaborazione stipulato con il Policlinico di . s.p.a. il medico si era espressamente obbligato a tenere indenne la struttura sanitaria per i danni conseguenti alla attività medico-chirurgica svolta presso di essa. Pertanto il convenuto Policlinico di … s.p.a. chiedeva il rigetto delle domande dell’attore e, in subordine, qualora esse fossero risultate in tutto o in parte fondate chiedeva la condanna dell’altro convenuto X a manlevare e tenere indenne la struttura sanitaria.</p>
<p>Si è altresì costituito ritualmente l’altro convenuto X il quale, in via preliminare, eccepiva l’improcedibilità dell’azione promossa nei suoi confronti per mancata indicazione dei codici fiscali dei convenuti, la nullità della procura alle liti rilasciata dall’attore senza indicazione del consenso alla mediazione e dichiarava l’intenzione di chiamare in causa il proprio assicuratore (senza tuttavia chiedere il differimento dell’udienza ex artt. 167 e 269 c.p.c.); nel merito il professionista convenuto chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti e, in subordine, la condanna del proprio assicuratore a tenerlo indenne dalla soccombenza. Nella comparsa costitutiva il medico allegava in particolare che l’intervento chirurgico eseguito era stato di particolare complessità, anche per le condizioni soggettive del paziente già evidenziate nella difesa della struttura sanitaria, e che non vi erano elementi per poter ravvisare una sua responsabilità per i danni dedotti genericamente dall’attore.</p>
<p>L’irrituale istanza di chiamata del terzo avanzata dal medico veniva respinta e tale parte provvedeva autonomamente a citare in giudizio davanti al medesimo tribunale il proprio assicuratore, al quale chiedeva di tenerlo indenne in caso di soccombenza nei confronti delle domande avanzate nei suoi confronti da V. Si è costituita in quel giudizio la convenuta .. Assicurazioni s.p.a. senza sollevare eccezioni alla validità e all’operatività della polizza di responsabilità professionale stipulata con il dott. X e dicendosi pronta a tenere indenne il proprio assicurato in caso di soccombenza nella causa introdotta da V.</p>
<p>Con ordinanza del 14/12/2011 le due cause pendenti davanti al sottoscritto giudice istruttore e chiamate alla stessa udienza sono state riunite ex art. 274 c.p.c.</p>
<p>La domanda riconvenzionale di manleva avanzata dalla convenuta struttura sanitaria nei confronti dell’altro convenuto è contenuta nella comparsa costitutiva tempestivamente depositata. L’irrituale istanza ex art. 269 c.p.c. di autorizzazione alla chiamata in causa e di differimento dell’udienza contenuta nella comparsa di risposta della struttura sanitaria è stata respinta, poiché la domanda di manleva non era rivolta nei confronti di un terzo bensì di un soggetto già parte (convenuto) del processo. Con la costituzione in giudizio del convenuto X si è pienamente instaurato il contraddittorio fra le parti anche in merito alla domanda di manleva, senza bisogno di dover disporre la notifica della comparsa (necessaria ex art. 292 c.p.c. solo qualora il destinatario della domanda resti contumace).</p>
<p>L’istruttoria delle due cause riunite si è articolata nell’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e nell’espletamento di CTU, all’esito della quale il dott. .. (specialista in medicina legale, otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria) ha depositato il 28/12/2012 una relazione scritta, con allegate le osservazioni critiche delle parti. L’istanza di prova orale avanzata dal convenuto X è stata respinta per le ragioni esplicitate nell’ordinanza del 22/5/2013 alla quale si rinvia.</p>
<p>All’udienza del 29/1/2014 le parti hanno precisato le conclusioni sopra richiamate e, scaduti i termini ordinari concessi per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è entrata in decisione.</p>
<p>1.1 Le eccezioni processuali del convenuto X</p>
<p>Sia l’eccezione di “improcedibilità dell’atto di citazione” sia quella di “nullità della procura” alle liti sollevate dal convenuto X nella comparsa di costituzione e risposta (e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni) sono infondate.</p>
<p>Per quanto attiene all’eccezione di improcedibilità per la mancata indicazione in citazione dei codici fiscali dei convenuti – richiesta dall’art. 163 n. 2 c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 193 del 2009 convertito con modificazioni nella L. n. 24 del 2010) &#8211; tale lacuna dell’atto introduttivo non incide affatto sulla procedibilità dell’azione. La mancata indicazione dei codici fiscali avrebbe semmai potuto astrattamente comportare la nullità della citazione ex art. 164 co.1 c.p.c. (sanabile mediante la rinnovazione dell’atto), che tuttavia risulta sanata nel caso concreto con la costituzione di entrambi i convenuti (art. 164 co. 2 c.p.c.) i quali, nelle rispettive comparse di risposta, hanno indicato i propri codici fiscali (come previsto dall’art. 167 co. 1 c.p.c. novellato dalla stessa L.24/2010 citata).</p>
<p>Per quanto riguarda l’eccezione di nullità della procura alle liti per l’asserita mancata indicazione del consenso informato alla mediazione, contrariamente a quanto sembra ritenere la difesa convenuta l’assenza dell’informativa al cliente prevista dal D.L.vo n.28 del 2010 non comporta nullità della procura rilasciata al difensore, bensì eventualmente – ove l’informativa non sia stata fornita al cliente – l’annullabilità del cd contratto di patrocinio concluso tra il difensore e il cliente e che solo quest’ultimo può far valere (art. 1441 c.c.); ne deriva che la violazione degli obblighi informativi previsti dal citato D.Lvo non può essere utilmente invocata dalla controparte processuale.</p>
<ol start="2">
<li>L’articolato sistema della responsabilità civile in ambito sanitario.</li>
</ol>
<p>Prima di esaminare il merito delle domande, è opportuno reinquadrare e rimettere a fuoco il sistema della responsabilità civile da “malpractice medica” a seguito della cd legge Balduzzi (L. 189/2012), che è stata oggetto di diverse opzioni interpretative e di applicazioni giurisprudenziali non sempre convincenti.</p>
<p>All’esito di una non breve riflessione favorita dai vari contributi anche giurisprudenziali noti, ritiene il Tribunale adito che la citata legge del 2012 induca a rivedere il “diritto vivente” secondo cui sia la responsabilità civile della struttura sanitaria sia quella medico andrebbero in ogni caso ricondotte nell’alveo della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.</p>
<p>2.1 La responsabilità della struttura sanitaria.</p>
<p>Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) &#8211; e che ha ad oggetto l’obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).</p>
<p>Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l’inadempimento e/o per l’inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell’art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.</p>
<p>Inoltre, a fronte dell’inadempimento dedotto dall’attore &#8211; come causa del danno di cui chiede il risarcimento – è onere del debitore convenuto (struttura sanitaria) provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile. Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (…), ai fini del riparto dell&#8217;onere probatorio l&#8217;attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l&#8217;esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l&#8217;insorgenza o l&#8217;aggravamento della patologia ed allegare l&#8217;inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577).</p>
<p>La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria come responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. non muterebbe natura qualora si volesse invece ritenere che per le strutture (pubbliche o private convenzionate) inserite nel S.S.N. l’obbligo di adempiere le prestazioni di cura e di assistenza derivi direttamente dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario (L. n. 833 del 1978), come pure da taluni sostenuto. Anche secondo tale impostazione, infatti, la responsabilità andrebbe comunque ricondotta alla disciplina dell’art. 1218 c.c., al pari di ogni responsabilità che scaturisce dall’inadempimento di obbligazioni derivanti da “altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento” (art. 1173 c.c.).</p>
<p>In ogni caso, la struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è dunque responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento (o dall’inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata.</p>
<p>2.2 La responsabilità del medico.</p>
<p>In merito alla responsabilità del medico dipendente e/o collaboratore della struttura sanitaria &#8211; autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente col quale tuttavia non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera &#8211; a partire dal 1999 la giurisprudenza pressoché unanime ha ritenuto che anch’essa andasse inquadrata nella responsabilità ex art. 1218 c.c. in base alla nota teoria del “contatto sociale” (Cass. 22/1/1999 n. 589). In particolare, secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale – ribadito anche nel 2008 dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 577/2008) &#8211; “in tema di responsabilità civile nell&#8217;attività medico-chirurgica, l&#8217;ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l&#8217;obbligazione di quest&#8217;ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul &#8220;contatto sociale&#8221;, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (…)” (in tal senso, fra le altre, Cass. 19/04/2006 n. 9085).</p>
<p>La ricostruzione della responsabilità del medico in termini di responsabilità “contrattuale” ex art. 1218 c.c. anche in assenza di un contratto concluso dal professionista con il paziente implica, come logico corollario, l’applicazione della relativa disciplina in tema di riparto dell’onere della prova fra le parti, di termine di prescrizione decennale ecc.</p>
<p>Tale inquadramento della responsabilità medica e il conseguente regime applicabile, unito all’evoluzione che nel corso degli anni si è avuta in tema di danni non patrimoniali risarcibili e all’accresciuta entità dei risarcimenti liquidati &#8211; in base alle tabelle di liquidazione equitativa del danno alla persona elaborate dalla giurisprudenza di merito, in particolare a quelle del Tribunale di Milano ritenute applicabili dalla Cassazione a tutto il territorio nazionale in mancanza di un criterio di liquidazione previsto dalla legge &#8211; ha indubitabilmente comportato un aumento dei casi in cui è stato possibile ravvisare una responsabilità civile del medico ospedaliero (chiamato direttamente a risarcire il danno sulla base del solo “contatto” con il paziente se non riesce a provare di essere esente da responsabilità ex art. 1218 c.c.), una maggiore esposizione di tale categoria professionale al rischio di dover risarcire danni anche ingenti (con proporzionale aumento dei premi assicurativi) ed ha involontariamente finito per contribuire all’esplosione del fenomeno della cd “medicina difensiva” come reazione al proliferare delle azioni di responsabilità promosse contro i medici.</p>
<p>2.3 L’impatto della legge n. 189 del 2012 (cd “legge Balduzzi”) sul sistema della responsabilità civile in ambito sanitario.</p>
<p>Su tale contesto normativo e giurisprudenziale è intervenuta alla fine del 2012 la “legge Balduzzi” &#8211; L. 8 novembre 2012 n. 189 che ha convertito con modificazioni il D.L. 13 settembre 2012 n. 158 – la quale ha espressamente inteso contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della “medicina difensiva”, sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche “difensive” che hanno un’evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche) sia attraverso una limitazione dell’entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso di responsabilità dell’esercente una professione sanitaria.</p>
<p>L’art. 3 della legge (“<em>Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie</em>”) prevede al comma 1 che “<em>l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve<strong>. </strong>In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo<strong>”</strong></em>.</p>
<p>Occorre dunque valutare l’impatto dell’art. 3 della L. n. 189 del 2012 (“legge Balduzzi”) sul delineato sistema della responsabilità in ambito sanitario e sulla responsabilità del medico in particolare.</p>
<p>Il dibattito che si è sviluppato in dottrina dopo l’entrata in vigore della legge si è incentrato principalmente sul secondo inciso della norma (“<em>In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”</em>) ed è caratterizzato da opinioni contrapposte, rispecchiate nelle pronunce giurisprudenziali di merito note.</p>
<p>Il richiamo esplicito alla disciplina della responsabilità risarcitoria da fatto illecito (art. 2043) è stato visto da alcuni come una sorta di “atecnico” rinvio alla responsabilità risarcitoria dell’esercente la professione sanitaria (in tal senso, fra gli altri, Tribunale di Arezzo 14/2/2013 e Tribunale di Cremona 19/9/2013), mentre altri (Tribunale di Varese 29/12/2012) hanno inteso da subito vedere nella previsione in esame una indicazione legislativa (di portata indirettamente/implicitamente interpretativa) volta a chiarire che, in assenza di un contratto concluso con il paziente, la responsabilità del medico non andrebbe ricondotta nell’alveo della responsabilità da inadempimento/inesatto adempimento (comunemente detta «contrattuale») bensì in quello della responsabilità da fatto illecito (comunemente detta «extracontrattuale»).</p>
<p>Gli estremi delle contrapposte opinioni emerse nella giurisprudenza di merito paiono ben rappresentati da una pronuncia del Tribunale di Torino del 26/2/2013 e da quella del Tribunale di Rovereto del 29/12/2013.</p>
<p>Secondo il giudice piemontese il legislatore del 2012 avrebbe dettato una norma che smentisce l’intera elaborazione giurisprudenziale precedente e l’art. 2043 sarebbe ora la norma a cui ricondurre sia la responsabilità del medico pubblico dipendente sia quella della struttura pubblica nella quale opera (non essendo ipotizzabile secondo quel giudice un diverso regime di responsabilità del medico e della struttura), per cui l’art. 3 della legge Balduzzi cambierebbe il “diritto vivente” operando una scelta di campo del tutto chiara e congruente con la finalità di contenimento degli oneri risarcitori della sanità pubblica e “getta alle ortiche” la utilizzabilità in concreto della teorica del contatto sociale.</p>
<p>Il giudice trentino ha ritenuto invece che nessuna portata innovatrice deriverebbe dalla legge Balduzzi in merito alla responsabilità civile del medico in quanto il richiamo all’art. 2043 c.c. contenuto nell’art. 3 andrebbe riferito solo al giudice penale per il caso di esercizio dell’azione civile in sede penale, mentre la responsabilità civile del medico andrebbe comunque ricondotta al disposto dell’art. 1218 c.c. in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento dell’obbligazione “legale” gravante anche sul singolo operatore sanitario e che troverebbe fonte nella legge istitutiva del S.S.N. (L. n. 833 del 1978).</p>
<p>Anche la Suprema Corte si è pronunciata sulla possibile portata innovatrice della legge Balduzzi nel regime della responsabilità civile medica, sinora escludendola.</p>
<p>In una prima decisione del febbraio 2013 la Cassazione (in un “obiter”) ha affermato che “(…) la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate (…) anche per la c.d. responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale”, richiamando quale “punto fermo, ai fini della nomofilachia, gli arresti delle sentenze delle Sezioni Unite nel novembre 2008 (…)” (Cass. 19/2/2013 n. 4030). In tale sentenza non sono fornite indicazioni interpretative del secondo inciso dell’art. 3 comma 1 L.189/2012, che invece si rinvengono nella successiva pronuncia della Cassazione del 17/4/2014 n. 8940 così massimata: “l&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che &#8220;l&#8217;esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve&#8221;, fermo restando, in tali casi, &#8220;l&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 2043 del codice civile&#8221;, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l&#8217;irrilevanza della colpa lieve”.</p>
<p>Non sono condivisibili le concrete applicazioni dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi fatte in alcune delle pronunce di merito sopra richiamate, mentre l’interpretazione della norma operata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 8940 del 2014 risulta solo in parte convincente.</p>
<p>Come si è già avuto modo di argomentare più diffusamente, il tenore letterale del comma 1 dell&#8217;art. 3 L.189/2012 e le esplicite finalità perseguite dal legislatore del 2012 &#8211; di contenimento della spesa pubblica e di porre rimedio al cd fenomeno della medicina difensiva anche attraverso una limitazione della responsabilità dei medici &#8211; non sembrano legittimare semplicisticamente un&#8217;interpretazione della norma nel senso che il richiamo all&#8217;art. 2043 c.c. sia atecnico o frutto di una svista.</p>
<p>Prima di prendere posizione sulle possibili ricadute che la legge del 2012 pare avere sulla responsabilità del medico, è tuttavia opportuno far chiarezza sul suo ambito applicativo e sgombrare il campo da alcune riferite letture della nuova previsione normativa che non convincono affatto.</p>
<p>Innanzitutto, nessuna portata innovativa può avere l’art. 3 della legge 189/2012 &#8211; che si riferisce espressamente alla responsabilità dell’esercente una professione sanitaria autore della condotta illecita &#8211; sulla natura “contrattuale” della responsabilità civile (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) della struttura sanitaria (pubblica o privata) nella controversia risarcitoria promossa nei suoi confronti dal danneggiato.</p>
<p>Sia che si ritenga ravvisabile un contratto atipico fra la struttura sanitaria ed il paziente, sia che si preferisca individuare nella legge la fonte dell’obbligo per la struttura (pubblica o convenzionata) inserita nel S.S.N. di erogare determinate prestazioni in favore del paziente, in ogni caso come detto la struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento (o dall’inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata.</p>
<p>In secondo luogo, non può essere condivisa l’opinione – fatta propria da una minoritaria giurisprudenza di merito &#8211; che in sostanza finisce per ritenere l’intero articolo 3 comma 1 una legge penale o comunque una legge che fa eccezione a regole generali e ne fa discendere che, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, troverebbe applicazione nei soli casi ivi previsti.</p>
<p>L’art. 3 della legge Balduzzi oltre ad introdurre indubbie restrizioni alla responsabilità penale &#8211; prevedendo una parziale <em>abolitio criminis</em> degli artt. 589 e 590 (Cass. pen. 29/1/2013 n. 16237) &#8211; disciplina infatti vari aspetti della “<em>responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie</em><em>”</em> compresa la responsabilità risarcitoria, di cui si occupa espressamente non solo nel comma 1, con il richiamo all’obbligo di cui all’art. 2043 e con la previsione di tener conto nella determinazione del risarcimento del danno del fatto che il responsabile si è attenuto alle linee guida, ma anche nel comma 3, che introduce un criterio legale di liquidazione del danno biologico mediante il rinvio alle tabelle previste negli artt. 138 e 139 del D.Lvo n. 209/2005 (cod. ass.), e, in qualche modo, nel comma 5, ove è previsto l’aggiornamento periodico e l’inserimento di specialisti nell’albo dei CTU. Peraltro, oltre che non rispondente ai comuni criteri ermeneutici, l’interpretazione secondo cui l’art. 3 comma 1 sarebbe “legge penale” o “eccezionale” destinata in quanto tale a disciplinare ex art. 14 delle preleggi solo i casi dalla stessa espressamente previsti – esonero dalla responsabilità penale del medico in colpa lieve che si è attenuto alle linee guida e responsabilità risarcitoria <em>ex</em> art. 2043 c.c. dello stesso professionista solo in caso di proscioglimento/assoluzione in sede penale – porrebbe forti dubbi di legittimità costituzionale, per l’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento e diversità di disciplina che verrebbero a crearsi a seconda che una determinata condotta illecita del medico (causativa di danni risarcibili) venga preventivamente vagliata dal giudice penale oppure no.</p>
<p>Né può condividersi l’affermazione secondo cui l’obbligazione del medico avrebbe fonte “legale”, in quanto scaturirebbe direttamente dalla legge istitutiva del S.S.N. (l. 833/1978), con conseguente applicabilità del regime giuridico della responsabilità ex art. 1218 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento.</p>
<p>L’opinione largamente maggioritaria individua, come detto, nel contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria” (non nella legge) la fonte del rapporto obbligatorio fra la struttura sanitaria e il paziente e, ove pure non si ritenga di aderire a tale conclusione, al più nella legge istitutiva del S.S.N. potrebbe eventualmente individuarsi la fonte delle obbligazioni gravanti sulle strutture (pubbliche e private) inserite nel variegato servizio sanitario ma non certo di obbligazioni verso il paziente direttamente gravanti sul singolo medico, inserito a vario titolo (come dipendente o collaboratore esterno) in complesse strutture – che autonomamente organizzano le risorse ed i mezzi di cui dispongono – presso le quali viene di solito in contatto con gli utenti solo perché ciò è insito nell’espletamento delle sue mansioni lavorative (al pari di quanto avviene ad altri dipendenti o collaboratori di pubbliche amministrazioni o di soggetti privati che erogano servizi pubblici). Tant’è che per circa vent’anni dopo l’istituzione del S.S.N. la giurisprudenza (sino alla sentenza della Cassazione n. 589 del 1999) ha continuato a qualificare extracontrattuale la responsabilità del medico ospedaliero per i danni arrecati ai pazienti (vd Cass.13/3/1998 n. 2750 e Cass. 24/3/1979 n. 1716), senza mai ravvisare nella legge 833/1978 la fonte di un’obbligazione “legale” ex art. 1173 c.c. in capo al singolo medico che ha eseguito la sua prestazione in virtù del rapporto organico con la struttura sanitaria.</p>
<p>Come pure va sgombrato il campo dall’equivoco che l’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi possa disciplinare ogni ipotesi di responsabilità del medico (e di ogni altro esercente la professione sanitaria), come sembra affermare il Tribunale di Torino nella sentenza sopra richiamata.</p>
<p>Ferma la responsabilità (distinta ed autonoma) <em>ex</em> art. 1218 c.c. della struttura sanitaria, qualora il danneggiato intenda agire in giudizio (anche o soltanto) contro il medico, occorre infatti necessariamente distinguere l’ipotesi in cui il paziente ha concluso un contratto con il professionista da quella in cui tali parti non hanno concluso nessun contratto. Non pare dubitabile che il danneggiato può utilmente continuare ad invocare la responsabilità da inadempimento <em>ex</em> art. 1218 c.c. del medico qualora provi che le parti hanno concluso un contratto d’opera professionale, senza che assuma alcun rilievo il fatto che la prestazione medico-chirurgica sia stata eventualmente resa (in regime ambulatoriale o di ricovero) presso una struttura sanitaria (pubblica o privata). In tal caso il medico è legato al paziente da un rapporto contrattuale (diverso sia dal rapporto che lega il sanitario alla struttura nella quale opera, sia dal rapporto che intercorre fra il paziente e la struttura) e pertanto la sua responsabilità risarcitoria ben può (e deve) essere ricondotta alla responsabilità da inadempimento <em>ex</em> art. 1218 c.c.</p>
<p>In presenza di un contratto fra paziente e professionista, nessun riflesso quindi può avere sulla qualificazione della responsabilità risarcitoria del medico la previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi, in particolare il richiamo all’art. 2043 c.c. Va in tal senso pienamente condivisa l’affermazione della Cassazione secondo cui è escluso che la legge 189/2012 abbia inteso esprimere un’opzione a favore della qualificazione della responsabilità medica “necessariamente” come responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 8940 del 2014).</p>
<p>Non può invece essere condivisa l’interpretazione complessiva del secondo inciso dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi che emerge dalla motivazione (non anche dalla massima sopra richiamata) dell’ordinanza della Cassazione n.8940 del 2014 &#8211; laddove la Corte conclude che a tale norma non andrebbe attribuito alcun rilievo che possa indurre a superare l’orientamento giurisprudenziale “tradizionale” in tema di responsabilità medica – la quale pare inserirsi nel solco delle letture che sostanzialmente tendono a vanificare la portata della norma.</p>
<p>Nel motivare la sua decisione la Cassazione afferma che l’art. 3 comma 1 L.189/2012 “(…) poiché omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale, comporta che la norma dell’inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., dev’essere interpretata, conforme al principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit, nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica”. La Corte smentisce la bontà della ricostruzione della disciplina della responsabilità medica fatta dal Tribunale di Torino (nella sentenza sopra citata) ed invocata dalla difesa ricorrente e precisa (in modo del tutto condivisibile) che “deve, viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un’opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale (…)“, per poi affermare in conclusione che &#8211; sulla base della suddetta interpretazione del secondo inciso dell’art. 3 comma 1 &#8211; “deve, pertanto, ribadirsi che alla norma nessun rilievo può attribuirsi che induca il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto sociale e sulle sue implicazioni (…)” (vd Cass. 17/4/2014 n. 8940 in motivazione).</p>
<p>Anche secondo la Cassazione del 2014, in sostanza la previsione normativa in questione conterrebbe un evidente errore e risulterebbe priva di qualsiasi rilievo. Se infatti la responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria per i danni arrecati a terzi nello svolgimento della sua attività costituisce comunque pur sempre una responsabilità da “contatto”/inadempimento ex art. 1218 c.c. anche in assenza di un contratto fra il sanitario ed il paziente &#8211; secondo l’orientamento consolidato in tema di responsabilità medica che la Corte si affretta a ribadire – risulterebbe errato oltre che superfluo il richiamo all’obbligo risarcitorio di cui all’art. 2043 c.c., che non verrebbe in rilievo neppure “in tali casi”. Stando alle suddette conclusioni cui perviene la Cassazione, si dovrebbe ritenere che il distratto legislatore del 2012 avrebbe inserito (inutilmente) il richiamo all’art. 2043 all’interno di una norma (art. 3 comma 1 L.189/2012) che disciplina espressamente anche la responsabilità civile del medico, “soltanto” per la preoccupazione di escludere (in ossequio al principio “<em>in lege aquilia et levissima culpa venit</em>”) che la colpa lieve potesse condurre &#8211; nei casi in cui vi è esonero dalla responsabilità penale &#8211; a far ritenere esclusa la responsabilità risarcitoria extracontrattuale, evidentemente dimenticando (o comunque senza tener conto) che in base al “diritto vivente” la responsabilità del medico viene comunemente ricondotta alla responsabilità da “contatto”/inadempimento ex art. 1218 c.c. e non a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Inoltre, risulterebbe irragionevole la stessa preoccupazione del legislatore &#8211; nella quale la Corte ravvisa la ragione unica del secondo inciso dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi – di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità aquiliana/extracontrattuale (“<em>in lege aquilia et levissima culpa venit</em>”) all’interno di una disciplina sulla responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria che continuerebbe ad essere “contrattuale” e sulla quale (secondo la Corte) la legge Balduzzi non avrebbe nessun impatto (“alla norma nessun rilievo può attribuirsi che induca il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto sociale e sulle sue implicazioni” secondo quanto afferma in motivazione Cass. 8940/2014).</p>
<p>L&#8217;interprete non pare autorizzato a ritenere che il legislatore abbia ignorato il senso del richiamo alla norma cardine della responsabilità da fatto illecito, nel momento in cui si è premurato di precisare che, anche qualora l&#8217;esercente una professione sanitaria “non risponde penalmente per colpa lieve” (del delitto di lesioni colpose o di omicidio colposo) essendosi attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, “<em>in tali casi resta comunque fermo l&#8217;obbligo di cui all&#8217;art. 2043 del codice civile</em>&#8220;.</p>
<p>Nell’interpretare la norma vigente non sembra del tutto trascurabile che inizialmente il comma 1 dell’art. 3 del decreto legge n. 158 del 2012 [«<em>fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’art. 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale</em>»] non conteneva nessuna previsione destinata ad incidere sulla responsabilità penale dell’esercente una professione sanitaria e nessun richiamo alla responsabilità da fatto illecito, ma si limitava a prevedere che, ferma la limitazione della responsabilità civile alle ipotesi di dolo o colpa grave qualora la prestazione avesse implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (<em>ex</em> art. 2236 c.c.), nell’accertamento dell’adempimento dell’obbligo di diligenza professionale (<em>ex</em> art. 1176 comma 2 c.c.) il giudice doveva tener conto in particolare dell’osservanza nel caso concreto da parte del sanitario delle linee guida e delle buone pratiche accreditate.</p>
<p>In sede di conversione del decreto il legislatore (per meglio perseguire gli obiettivi prefissati) ha radicalmente mutato il comma 1 dell’art. 3, prevedendo che “non risponde penalmente per colpa lieve” l’esercente la professione sanitaria che si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate, inserendo il richiamo all’obbligazione risarcitoria <em>ex</em> art. 2043 c.c. (che grava comunque sul soggetto esente da responsabilità penale) ed imponendo al giudice di tener conto “<em>anche nella determinazione del risarcimento del danno</em>” dell’avvenuto rispetto delle linee guida da parte del sanitario/responsabile. Le significative modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge (tali da indurre alcuni a dubitare del rispetto dell’art. 77 Cost.) contribuiscono a far escludere che l’art. 3 comma 1 della legge vigente sia frutto di una “svista” e che l’intenzione del legislatore del 2012 possa essere limitata alla preoccupazione indicata dalla Cassazione nella pronuncia del 2014 più volte richiamata. Qualora l’intenzione del legislatore fosse stata soltanto quella indicata dalla Corte e la previsione normativa in esame fosse da interpretare nel senso che non avrebbe inteso scalfire in nessun modo il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di responsabilità medica come responsabilità ex art. 1218 c.c. da “contatto sociale” (con tutte le sue implicazioni), non vi sarebbe stata nessuna apprezzabile ragione per inserire in sede conversione il richiamo all’art. 2043 ed è ragionevole ritenere che nell’art. 3 comma 1 sarebbe rimasto immutato il richiamo alle diverse norme (art. 1176 e art. 2236) contenuto nel decreto legge.</p>
<p>Sia il richiamo letterale alla norma cardine che prevede nell’ordinamento il “risarcimento per fatto illecito” (art. 2043 c.c.) e “l’obbligo” in essa previsto (in capo a colui che per dolo o colpa ha commesso il fatto generatore di un danno ingiusto), sia l’inequivoca volontà della legge Balduzzi – resa manifesta, come detto, oltre che dal comma 1 anche dal comma 3 del medesimo art. 3, laddove vengono richiamati gli artt. 138 e 139 del D.Lvo 209/2005 per la liquidazione del danno biologico – di restringere e di limitare la responsabilità (anche) risarcitoria derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contenere la spesa sanitaria e porre rimedio al cd fenomeno della medicina difensiva, inducono ad interpretare la norma in esame nel senso che il richiamo alla responsabilità da fatto illecito nell’art. 3 comma 1 impone di rivedere il criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria del medico (dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria) per i danni provocati in assenza di un contratto concluso dal professionista con il paziente.</p>
<p>E’ senz’altro vero che nell’art. 3 comma 1 della L.189/2012 non può rinvenirsi un’opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica “necessariamente come responsabilità extracontrattuale” (per richiamare le parole della Cassazione), ma compito dell’interprete non è quello di svuotare di significato la previsione normativa, bensì di attribuire alla norma il senso che può avere in base al suo tenore letterale e all’intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi).</p>
<p>Nell’art.3 comma 1 della legge Balduzzi il Parlamento Italiano, in sede di conversione del decreto e per perseguire le suddette finalità, ha voluto indubbiamente limitare la responsabilità degli esercenti una professione sanitaria ed alleggerire la loro posizione processuale anche attraverso il richiamo all’art. 2043 c.c. &#8211; escludendo la responsabilità penale nei casi di colpa lieve riconducibili al primo periodo, ma facendo salva anche in tali casi la responsabilità civile (da inadempimento nei casi in cui preesiste un contratto concluso dal medico con il paziente e da fatto illecito negli altri casi, come si dirà meglio in seguito) &#8211; mentre nel comma 3 del medesimo articolo ha poi introdotto un criterio limitativo dell’entità del danno biologico risarcibile in tali casi al danneggiato (mediante il richiamo agli artt. 138 e 139 cod. ass.).</p>
<p>Sembra dunque corretto interpretare la norma nel senso che il legislatore ha inteso fornire all’interprete una precisa indicazione nel senso che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti una professione sanitaria) va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.</p>
<p>Così interpretato, l’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi porta dunque inevitabilmente a dover rivedere l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime dal 1999 che riconduce in ogni caso la responsabilità del medico all’art. 1218 c.c., anche in mancanza di un contratto concluso dal professionista con il paziente.</p>
<p>Peraltro, si è segnalato che il superamento della teoria del “contatto sociale” (e della relativa disciplina giuridica che ne consegue in termini di responsabilità risarcitoria) in relazione al medico inserito in una struttura sanitaria e che non ha concluso nessun contratto con il paziente, non sembra comportare un’apprezzabile compressione delle possibilità per il danneggiato di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla lesione di un diritto fondamentale della persona (qual è quello alla salute): in considerazione sia del diverso regime giuridico (art. 1218 c.c.) applicabile alla responsabilità della struttura presso cui il medico opera, sia della prevedibile maggiore solvibilità della stessa, il danneggiato sarà infatti ragionevolmente portato a rivolgere in primo luogo la pretesa risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria.</p>
<p>Ricondurre in tali casi la responsabilità del medico nell’alveo della responsabilità da fatto illecito <em>ex</em> art. 2043 c.c. dovrebbe altresì favorire la cd alleanza terapeutica fra medico e paziente, senza che (più o meno inconsciamente) venga inquinata da un sottinteso e strisciante “obbligo di risultato” al quale il medico non è normativamente tenuto (ma che, di fatto, la responsabilità <em>ex</em> art. 1218 c.c. da “contatto sociale” finisce a volte per attribuirgli, ponendo a suo carico l’obbligazione di risarcire il danno qualora non sia in grado di provare di avere ben adempiuto e che il danno derivi da una causa a lui non imputabile) e che è spesso alla base di scelte terapeutiche “difensive”, pregiudizievoli per la collettività e talvolta anche per le stesse possibilità di guarigione del malato.</p>
<p>Né, come detto, la teoria del “contatto sociale” applicabile al medico (non legato al paziente da alcun rapporto contrattuale) sembra discendere come doveroso precipitato dalla legge 833/1978, che può al più costituire la fonte di un obbligo per le strutture sanitarie (pubbliche o private convenzionate) di erogare le prestazioni terapeutiche e assistenziali ai soggetti che si trovano nelle condizioni di aver diritto di usufruire del servizio pubblico. Che tali prestazioni vengano poi necessariamente rese attraverso il personale dipendente o comunque a vario titolo inserito nella struttura del S.S.N. non sembra affatto implicare (come inevitabile corollario) di dover ravvisare in capo a ciascun operatore sanitario una distinta ed autonoma obbligazione avente fonte legale e, quindi, di dover necessariamente ritenere responsabile <em>ex</em> art. 1218 c.c. l’esercente la professione sanitaria per i danni che derivano dal suo inadempimento.</p>
<p>La legge 833/1978 non consente di ravvisare un’obbligazione legale (<em>ex</em> art. 1173 c.c.) in capo al singolo medico “ospedaliero”, il quale si trova normalmente ad eseguire la sua prestazione in virtù del solo rapporto giuridico che lo lega alla struttura sanitaria nella quale è inserito, come sembra aver avuto ben presente il legislatore del 2012 nel momento in cui, in relazione alla responsabilità risarcitoria dell’esercente una professione sanitaria, ha ritenuto di far richiamo all’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.</p>
<p>2.4 Riepilogo del sistema di responsabilità civile in ambito sanitario dopo la “legge Balduzzi”.</p>
<p>Sulla base del delineato ambito applicativo e della interpretazione dell’art. 3 comma 1 L. 189/2012 che si ritiene preferibile, l’articolato sistema della responsabilità civile in ambito sanitario sembra possa essere così sintetizzato:</p>
<ul>
<li>l’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d’opera professionale (anche se nell’ambito della cd attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d’opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall’art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi;</li>
<li>il richiamo nella norma suddetta all’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel S.S.N.) ed è chiamata a rispondere <em>ex</em> art. 1218 c.c. dell’inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall’operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa (art. 1228 c.c.);</li>
<li>il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito <em>ex</em> art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare);</li>
<li>in ogni caso l’alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico “ospedaliero”, che deriva dall’applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del S.S.N. o una impresa privata non convenzionata), che è comunque di tipo “contrattuale” <em>ex</em> art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l’obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del S.S.N. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura);</li>
<li>se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito <em>ex</em> art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare;</li>
<li>se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella <em>ex</em> art. 2043 c.c. per il medico e quella <em>ex</em> art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell’art. 2055 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. 16/12/2005, n. 27713).</li>
</ul>
<ol start="3">
<li>La responsabilità risarcitoria dei convenuti nel caso concreto.</li>
</ol>
<p>Va premesso che pur avendo il CTU evidenziato profili di inadempimento dell’obbligo di acquisire dal paziente un consenso pieno ed informato, prima di procedere all’intervento chirurgico programmato, ciò risulta ininfluente ai fini della presente decisione.</p>
<p>L’attore non ha mai dedotto tale profilo di responsabilità dei convenuti &#8211; in particolare la lesione del suo diritto al cd consenso informato &#8211; prima del maturare della preclusione assertiva.</p>
<p>V, come detto senza allegare di aver concluso un contratto con il medico convenuto, deduce che nel corso dell’intervento chirurgico di tiroidectomia, al quale è stato sottoposto presso la clinica privata Policlinico di .. dall’equipe guidata dal dott. X, avrebbe subito la lesione delle corde vocali a causa dell’errata esecuzione dell’intervento e, sulla base di tale “inadempimento” (inesatto adempimento) che sostiene imputabile sia al medico che alla struttura sanitaria, chiede la condanna in solido di entrambi i convenuti a risarcire il danno alla salute e il danno morale derivati dall’errato intervento chirurgico.</p>
<p>Nessun rilievo assume che l’attore (che ha introdotto la causa prima della legge Balduzzi) abbia qualificato la sua azione come un’azione di responsabilità da inadempimento anche rispetto al medico convenuto, sulla base del “diritto vivente”. Come noto, il giudice può infatti qualificare diversamente la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, purché restino inalterati i fatti dedotti dall’attore a sostegno della pretesa e che il giudice pone a fondamento della decisione (cfr. fra le altre, Cass.8/2/2007 n. 2746 e Cass.17/4/2013 n. 9240).</p>
<p>Ora, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, delle risultanze della C.T.U. (relazione depositata il 28/12/2012) e di quanto allegato dall’attore e non contestato specificamente dai convenuti, risulta provato che: il 20/10/2008 V fu ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta e il giorno stesso sottoposto ad intervento di tiroidectomia totale (“reso necessario per la presenza di un voluminoso struma adenoso cistico-emorragico”), eseguito da un’equipe chirurgica guidata dal convenuto X; che nel corso dell’intervento chirurgico l’attore subì “un insulto bilaterale dei nervi laringei ricorrenti che provocò la cospicua adduzione delle corde vocali con disfonia e riduzione dello spazio respiratorio tanto che dovette essere trasferito in unità di cura intensiva e successivamente trattato in reparto ORL mediante tracheotomia”; che durante l’intervento del 20/10/2008 “venne prodotto un danno chirurgico irreversibile a carico del nervo laringeo ricorrente destro (che nella descrizione dell’intervento non venne neppure identificato nel suo decorso) ed un danno transitorio a carico di quello sinistro (per quanto in descrizione di intervento apparentemente “visualizzato e conservato”) che dopo un certo lasso di tempo (…) riprese la sua funzione”; che “tali danni hanno prodotto come esito una riduzione dello spazio respiratorio laringeo con conseguente dispnea da sforzo ed una disfonia di grado lieve per compenso della cv sinistra e delle false corde” (vd p.7 e 8 della relazione del CTU in atti).</p>
<p>Il materiale probatorio acquisito consente di affermare che nel caso concreto è ravvisabile la responsabilità risarcitoria sia del medico sia della struttura sanitaria.</p>
<p>In particolare, nella condotta del medico dott. X si ravvisano tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art. 2043 c.c., necessari come detto per l’affermazione della responsabilità civile del medico-chirurgo non legato nel caso concreto al paziente da un rapporto contrattuale.</p>
<p>Nella relazione depositata il CTU riferisce: che “l’intervento eseguito dal dott. X presso la struttura sanitaria convenuta è consistito in una tiroidectomia totale che in mani esperte non comporta solitamente problemi tecnici di speciale difficoltà” (p. 14 della relazione); che le linee guida raccomandavano per l’intervento in questione, fra l’altro, l’uso di “tecniche chirurgiche con dissezione accurata allo scopo di identificare precocemente il nervo”, una “attenta conduzione dell’atto chirurgico nel modo più esangue possibile ed evitando ripetute manipolazioni”, il “monitoraggio intraoperatorio dell’attività del nervo”, il “controllo pre e post-operatorio della motilità cordale con conseguente valutazione otorinolaringoiatrica” (p. 8); che “nel caso de quo, nella descrizione dell’intervento non ci sono evidenze di isolamento dei nervi laringei ma si cita solo la preventiva legatura e sezione dei peduncoli vascolari e la sola visualizzazione del nervo laringeo ricorrente di sinistra e la sua conservazione peraltro non scevra da insulto (sofferenza temporanea) vista l’emergenza respiratoria post-intervento” (p. 9); che “nel caso specifico pur in presenza di campo operatorio limitrofo ad esiti di precedenti interventi non furono attuate metodiche al tempo disponibili per identificare e proteggere le strutture nervose causando un danno alle stesse che comportarono subito dopo l’intervento la gestione di una urgenza respiratoria da parte della unità di crisi intensiva e successivamente un danno irreversibile al nervo laringeo destro con conseguenze sulla funzione fonatoria e respiratoria della laringe” (p. 14).</p>
<p>Pienamente condivisibile in siffatta situazione risulta la logica conclusione cui perviene l’ausiliare &#8211; all’esito dell’attento e completo esame della documentazione disponibile e degli approfonditi accertamenti compiuti – secondo il quale, nel “mancato isolamento del nervo laringeo destro durante la procedura chirurgica con conseguente impossibilità di procedere al monitoraggio intraoperatorio dell’attività dello stesso nervo di destra e di quello contro laterale che, visualizzato, riportò una sofferenza solo temporanea”, sono ravvisabili elementi di responsabilità professionale del chirurgo.</p>
<p>Le conclusioni del CTU non sono smentite dalle osservazioni critiche dei consulenti di parte, in ampia misura apodittiche, non suffragate da concreti elementi di prova né sorrette da convincenti argomentazioni scientifiche.</p>
<p>Risulta evidente nel caso concreto il colpevole mancato rispetto delle linee guida da parte dei sanitari, in particolare del chirurgo convenuto che guidava l’equipe medica.</p>
<p>Il riscontrato danno alle strutture nervose subito da V è etiologicamente riconducibile alla condotta colposa del convenuto &#8211; che si caratterizza sia per imperizia sia per negligenza – e non costituisce affatto una complicanza prevedibile ma non evitabile nel caso concreto come dedotto dalla difesa convenuta. Risulta infatti altamente probabile che il danno alla salute riscontrato dall’ausiliare sia stato causato da errate manovre poste in atto nel corso dell’intervento di tiroidectomia, eseguito in spregio alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica dell’epoca, e non vi sono elementi per poter ritenere che, con apprezzabile grado di probabilità, il danno iatrogeno subito dall’attore si sarebbe verificato anche qualora gli operatori si fossero attenuti (come avrebbero dovuto) alle linee guida indicate dal CTU.</p>
<p>Oltre al medico convenuto, parimenti responsabile del danno subito dall’attore è la struttura sanitaria, la quale come ricordato sopra era direttamente obbligata ad adempiere tutte le prestazioni dovute in base al “contratto di spedalità” concluso con il paziente.</p>
<p>Si è detto che la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall’inadempimento e/o dall’inesatto adempimento di una delle varie prestazioni (non necessariamente di quella principale come nel caso di specie) che è direttamente obbligata ad eseguire in base al contratto atipico concluso con il paziente &#8211; o in base alla legge se si preferisce aderire alla tesi della fonte legale dell’obbligazione – e non una responsabilità per fatto altrui. Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell’illecito non assume particolare rilevo che il contraente/debitore (solitamente un ente collettivo, pubblico o privato) nell’adempimento delle sue obbligazioni si avvale – deve avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate (le sole che possono eseguire tali prestazioni) – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni. Ne deriva che la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente non può utilmente invocare la condotta illecita del proprio dipendente o collaboratore – individuato come responsabile (corresponsabile) dalla stessa struttura o direttamente dal danneggiato – ma è tenuta a fornire nel processo la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.</p>
<p>Nel caso di specie non solo la struttura sanitaria non ha neppure tentato di provare di aver compiutamente adempiuto le sue obbligazioni, ma vi è la prova in atti dell’inesatto adempimento della prestazione principale ed è quindi tenuta ex artt. 1218-1228 c.c. a risarcire integralmente i danni derivati dall’operato dei propri dipendenti e collaboratori (fra i quali il dott. X) di cui si è avvalsa.</p>
<ol start="4">
<li>I danni subiti dall’attore.</li>
</ol>
<p>4.1 Il danno non patrimoniale.</p>
<p>Dall’illecito descritto, avvenuto il 20/10/2008, l’attore V (nato il …1956) ha riportato “un danno chirurgico irreversibile a carico del nervo laringeo ricorrente destro (…) ed un danno transitorio a carico di quello sinistro (…) che hanno prodotto come esito una riduzione dello spazio respiratorio laringeo con conseguente dispnea da sforzo ed una disfonia di grado lieve per compenso della cv sinistra e delle false corde” .</p>
<p>Secondo il condiviso responso del C.T.U., ciò ha comportato per il danneggiato una maggior durata della malattia – rispetto a quella che un paziente con analoga patologia e nelle medesime condizioni soggettive avrebbe comunque sopportato – con temporanea totale inabilità alle ordinarie occupazioni per 30 giorni e parziale per ulteriori 60 giorni (20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%); inoltre, i postumi residuati concretizzano un danno all’integrità psico-fisica dell’attore di natura esclusivamente iatrogena pari all’11 % (vd p. 10 della relazione in atti).</p>
<p>Pur ritenendosi che il criterio legale previsto dall’art. 3 co. 3 della legge Balduzzi &#8211; ove come detto si fa espresso richiamo alle tabelle degli artt. 138 e 139 del cod. ass. per la liquidazione del danno biologico conseguente alla responsabilità professionale dell’esercente una professione sanitaria &#8211; trova applicazione anche in relazione ai fatti dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore di tale legge (come già affermato in altre pronunce di questo tribunale alle quali si rinvia), la mancata adozione della tabella prevista dall’art. 138 per le cd macropermanenti (menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti) rende impossibile procedere nel caso concreto alla liquidazione del danno secondo il criterio legale (allo stato applicabile solo alle cd micropermanenti previste nella tabella adottata ex art. 139).</p>
<p>Occorre pertanto fare ancora applicazione nel caso di specie delle note tabelle elaborate da questo tribunale, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex artt. 1226-2056 c.c. del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psico/fisica e che, come detto, rappresentano un criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte, la quale l’ha ritenuto applicabile sull’intero territorio nazionale in assenza di un diverso criterio legale per la liquidazione del danno alla persona (vd Cass. 7/6/2011 n. 12408).</p>
<p>A fronte delle riferite conclusioni del CTU, sulla base delle richiamate tabelle giurisprudenziali di liquidazione equitativa del danno alla persona il pregiudizio da temporanea può quantificarsi in moneta attuale in complessivi euro 5.900,00, mentre quello permanente &#8211; tenuto conto dell’età (52 anni) del danneggiato all’epoca dei fatti e dell’entità del gradiente invalidante riscontrato dal CTU (11%) – può essere monetizzato all’attualità in complessivi euro 23.715,00.</p>
<p>Il danno alla salute sopra indicato non esaurisce tuttavia nel caso concreto l’intero danno non patrimoniale risarcibile al danneggiato.</p>
<p>Si ritiene infatti che taluni apprezzabili aspetti (o voci) che vengono in rilievo e che da tempo sono solitamente ricondotti dalla giurisprudenza prevalente nella unitaria categoria generale del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), non risulterebbero adeguatamente risarciti con la sola applicazione dei predetti valori monetari della tabella.</p>
<p>Per l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall’attore è infatti necessario procedere ad una adeguata “personalizzazione”, avendo riguardo a quei profili riconducibili alla sofferenza soggettiva, ai pregiudizi alla vita di relazione e ai riflessi negativi sulle abitudini di vita che possono ritenersi sussistenti in relazione alle conseguenze dell’errato intervento chirurgico. Il danneggiato è stato sottoposto a un periodo di terapia intensiva (necessitata dall’insorta insufficienza respiratoria), poi ha dovuto subire una tracheotomia (temporanea) e in seguito &#8211; a causa della disfonia e della ridotta capacità respiratoria che sono residuate dall’errata prestazione sanitaria &#8211; si è visto costretto ad una quotidiana difficoltà nella vita di relazione e a dover rinunciare a svolgere pienamente anche talune comuni attività che caratterizzano la vita di un soggetto della sua età (come evidenziato dalla difesa attrice e non specificamente contestato dai convenuti).</p>
<p>Alla luce di tali considerazioni e per addivenire ad un integrale risarcimento che tenga conto dei vari aspetti che concorrono nella individuazione del composito danno di cui si discute &#8211; senza discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che richiama ad una liquidazione unitaria del danno alla persona onde evitare inammissibili duplicazioni di poste risarcitorie (fra le altre, Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972; Cass.20/11/2012 n. 20292 e Cass.23/1/2014 n. 1361) &#8211; si ritiene di “personalizzare” il danno subito dall’attore aumentando la somma suddetta risultante dall’applicazione delle tabelle (euro 29.615,00) fino ad euro 38.000,00, che costituisce quindi il complessivo danno non patrimoniale risarcibile liquidato al valore attuale dalla moneta.</p>
<p>4.2 Il danno patrimoniale.</p>
<p>L’attore non deduce di aver subito danni patrimoniali diversi ed ulteriori rispetto a quello che invoca per il mancato tempestivo risarcimento del danno non patrimoniale.</p>
<p>Il danneggiato chiede che tale voce di danno (patrimoniale) gli venga risarcita attraverso la rivalutazione monetaria di quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale e attraverso il riconoscimento degli interessi legali su tale importo (rivalutato) con decorrenza dall’illecito.</p>
<p>4.3 Il lucro cessante per il ritardato risarcimento del danno.</p>
<p>L’intero danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente &#8211; sulla base della richiamata tabella di liquidazione del danno alla persona &#8211; ai valori attuali della moneta e non deve quindi farsi luogo alla sua rivalutazione.</p>
<p>Inoltre, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (risalente alla sentenza del 17/2/1995 n. 1712), vertendosi in tema di debito di valore non sono dovuti al danneggiato sul credito risarcitorio suddetto gli interessi legali con decorrenza dall’illecito.</p>
<p>Si ritiene tuttavia, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall’illecito (6 anni) e delle caratteristiche del danneggiato, che vada riconosciuta all’attore un’ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili &#8211; e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell’equivalente pecuniario spettante al danneggiato &#8211; potendo ragionevolmente presumersi che il creditore, ove avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma, l’avrebbe impiegata in modo fruttifero.</p>
<p>Ai fini della liquidazione necessariamente equitativa di tale ulteriore voce di danno patrimoniale, non si ritiene di far ricorso al criterio – sovente applicato dalla giurisprudenza &#8211; degli interessi legali al saggio variabile in ragione di anno (determinato ex art. 1284 c.c.) da calcolarsi sull’importo già riconosciuto, dapprima “devalutato” fino all’illecito e poi “rivalutato” annualmente con l’aggiunta degli interessi, ovvero sul capitale “medio” rivalutato.</p>
<p>Si ritiene preferibile, perché più rispondente alla finalità perseguita e scevro da possibili equivoci che possono derivare dall’applicazione ai debiti di valore di istituti previsti dall’ordinamento per i debiti di valuta, adottare per la liquidazione equitativa del lucro cessante in questione un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base medio del 3% &#8211; corrispondente all’incirca al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo – con il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente. Tale criterio equitativo sembra meglio evitare, da un lato, di far ricadere sul creditore/danneggiato le conseguenze negative del tempo occorrente per addivenire ad una liquidazione giudiziale del danno e, dall’altro, più idoneo a prevenire il rischio che il debitore/danneggiante (la cui obbligazione di risarcire per equivalente il danno diventa attuale dal momento in cui esso si verifica), anziché procedere ad una tempestiva riparazione della sfera giuridica altrui lesa, sia tentato di avvantaggiarsi ingiustamente della non liquidità del debito risarcitorio e della potenziale redditività della somma di denaro dovuta (che resta nella sua disponibilità fino alla liquidazione giudiziale del danno).</p>
<p>Nel caso di specie, considerato il tempo trascorso da quando il danno subito dall’attore si è pienamente verificato (2008) l’importo in questione viene dunque equitativamente liquidato attraverso una maggiorazione del 18% dell’intero danno suddetto (già rivalutato) e risulta pari ad euro 6.840,00.</p>
<p>4.4 Il complessivo danno risarcibile e la condanna solidale dei responsabili.</p>
<p>Dalla somma delle voci di danno sopra liquidate si ottiene quindi un credito complessivo del danneggiato pari ad euro 44.840,00 (euro 38.000 + euro 6.840).</p>
<p>Su tale somma, corrispondente all’intero danno risarcibile liquidato al creditore/danneggiato, sono altresì dovuti dai responsabili gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.</p>
<p>I convenuti vanno pertanto condannati in solido ex art. 2055 c.c. a pagare all’attore a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 44.840,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.</p>
<ol start="5">
<li>La domanda di manleva della struttura sanitaria contro il medico.</li>
</ol>
<p>Come detto, sin dalla comparsa costitutiva tempestivamente depositata il Policlinico di .. s.p.a. ha chiesto in via subordinata (per il caso in cui la domanda dell’attore fosse risultata fondata) la condanna del medico convenuto (dott. X) a manlevare e tenere indenne la struttura sanitaria dalle conseguenze della soccombenza.</p>
<p>A fondamento di tale domanda la società convenuta invoca il “contratto di collaborazione libero professionale” sottoscritto dalle parti (doc. 2).</p>
<p>Non si tratta pertanto di un’azione di regresso ex art. 2055 c.c., dal momento che il diritto azionato dalla struttura sanitaria non deriva dalla legge ma ha fonte (negoziale) nel contratto concluso dalle parti.</p>
<p>Nella clausola 10 del contratto in questione, “<em>il medico dichiara sin d’ora di manlevare e tenere indenne il Policlinico di .. da ogni conseguenza pregiudizievole che si riferisca ad ogni domanda promossa nei suoi confronti e nei confronti del Policlinico (…) dai pazienti suoi personali o da pazienti di Policlinico di .. che siano stati da lui assistiti (…) in conseguenza dell’attività da lui svolta presso la Casa di Cura</em>” (punto 1 della clausola), con l’ulteriore specificazione che la suddetta “<em>(…)manleva è formulata sia con riferimento ai casi di eventuale responsabilità per colpa grave o dolo (…) sia ai casi di responsabilità per scarsa diligenza (…) e comunque in ogni caso in cui venga accertata giudizialmente la responsabilità professionale del medico</em>” (clausola 10.2).</p>
<p>Non vi è dubbio che nel suddetto “patto di manleva” (che prevedeva anche l’obbligo del dott. X di avere una copertura assicurativa, fino ad un determinato massimale, a garanzia dei rischi derivanti dalla sua attività professionale e ad esibire alla struttura sanitaria la polizza, alla quale era condizionata la validità e l’efficacia del contratto di collaborazione fra le parti) il medico convenuto si è obbligato a tenere indenne la struttura sanitaria dalle pretese risarcitorie relative ai danni subiti dai pazienti in conseguenza dell’attività medico-chirurgica svolta dal professionista all’interno della casa di cura privata (sia in relazione ai pazienti personali del medico sia ai pazienti della casa di cura come l’odierno attore).</p>
<p>Nel processo il medico convenuto non contesta l’esistenza di un interesse meritevole di tutela alla conclusione di siffatto accordo e non solleva eccezioni in merito alla validità e all’efficacia della clausola contrattuale che contiene l’atipico patto di manleva (vd al riguardo Cass. 30/5/2013 n.13613; Cass. 2/3/1998 n. 2365 e Cass. 8/3/1980 n. 1543) – che in sostanza finisce per scaricare sul professionista il rischio di impresa della clinica per i danni conseguenza delle prestazioni sanitarie eseguite dal dott. X all’interno della struttura &#8211; e non si ravvisano profili di invalidità rilevabili d’ufficio che possano indurre a ritenere inefficace il suddetto accordo frutto dell’autonomia negoziale delle parti.</p>
<p>In accoglimento della domanda di manleva, il medico convenuto va pertanto condannato a restituire alla Policlinico di … s.p.a. l’importo complessivo che tale parte in base alla presente sentenza fosse costretta a pagare all’attore in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.</p>
<ol start="6">
<li>La domanda di garanzia del medico contro l’assicuratore.</li>
</ol>
<p>Infine, va altresì accolta la domanda di garanzia avanzata dal medico nei confronti del proprio assicuratore (convenuto) nella citazione introduttiva della causa riunita (R.G. ../2011).</p>
<p>E’ incontroversa la validità e l’efficacia della polizza (n….) per la responsabilità professionale sottoscritta da X con la … Assicurazioni s.p.a.: tant’è che sin dalla comparsa costitutiva la compagnia assicuratrice ha concluso dichiarandosi pronta a “tenere indenne” il medico proprio assicurato da quanto fosse eventualmente tenuto a pagare all’esito del giudizio promosso nei suoi confronti da V.</p>
<p>Va pertanto condannata la .. Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne il proprio assicurato X dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al medico convenuto quanto da tale parte dovuto alle controparti sulla base della presente sentenza anche a titolo di spese di lite (cfr. Cass. 20/11/2012 n. 20322 e Cass. 31/5/2012 n. 8686).</p>
<ol start="7">
<li>Le spese di lite.</li>
</ol>
<p>In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) ed in relazione alla causa R.G…/2010, i convenuti X e Policlinico di .. s.p.a. vanno condannati, in solido, a rifondere all’attore le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione in cui è compreso il credito risarcitorio riconosciuto al danneggiato e comprensive degli oneri di CTU anticipati dalla parte vittoriosa.</p>
<p>Il convenuto X, soccombente sulla domanda di manleva, va invece condannato a rifondere le spese di lite in favore di Policlinico di … s.p.a., liquidate come in dispositivo sulla base del medesimo criterio suddetto.</p>
<p>Infine, sempre in base alla soccombenza l’assicuratore convenuto nella causa riunita (R.G…./2011) è tenuto a rifondere le spese di lite in favore di X anch’esse liquidate con lo stesso criterio come in dispositivo.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p><strong>Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando … così provvede:</strong></p>
<ol>
<li><strong>in accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore, condanna X e Policlinico di … s.p.a., in solido, a pagare a Vla somma complessiva di euro 44.840,00 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;</strong></li>
<li><strong>in accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla struttura sanitaria convenuta, condanna X a restituire a Policlinico di … s.p.a. la somma complessiva che tale parte fosse costretta a pagare all’attore V sulla base del capo 1 della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;</strong></li>
<li><strong>in accoglimento della domanda di garanzia avanzata da X, condanna … Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne il predetto assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza;</strong></li>
<li><strong>condanna X e Policlinico di .. s.p.a., in solido, a rifondere all’attore V le spese di lite liquidate in complessivi euro 9.080,00, di cui euro 2.380,00 per esborsi (compresi oneri di CTU) ed euro 6.700,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;</strong></li>
<li><strong>condanna X a rifondere a Policlinico di … s.p.a. le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.779,75, di cui euro 79,75 per esborsi ed euro 6.700,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;</strong></li>
<li><strong>condanna … Assicurazioni s.p.a. a rifondere a X le spese di lite liquidate in complessivi euro 7.258,00, di cui euro 558,00 per esborsi ed euro 6.700,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.</strong></li>
</ol>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-possibile-cambio-di-rotta-dal-tribunale-di-milano/">Responsabilità medica: possibile cambio di rotta dal Tribunale di Milano</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.legaligarbarinomilano.it/responsabilita-medica-possibile-cambio-di-rotta-dal-tribunale-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rapporto tra le risultanze della CTU e le testimonianze o la CAI</title>
		<link>https://www.legaligarbarinomilano.it/il-rapporto-tra-le-risultanze-della-ctu-e-le-testimonianze-o-la-cai/</link>
		<comments>https://www.legaligarbarinomilano.it/il-rapporto-tra-le-risultanze-della-ctu-e-le-testimonianze-o-la-cai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avv. Carla Garbarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legaligarbarinomilano.it/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nuovamente la Corte ribadisce che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente&#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/il-rapporto-tra-le-risultanze-della-ctu-e-le-testimonianze-o-la-cai/">Il rapporto tra le risultanze della CTU e le testimonianze o la CAI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="h2-text">Nuovamente la Corte ribadisce che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova.</h2>
<p><strong>Svolgimento del processo </strong><br />
1. I.G. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di pace di Avellino, B.E. e la s.p.a. Progress Assicurazioni affinché fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, a suo dire verificatosi sull&#8217;autostrada (omissis) , nel quale la vettura di sua proprietà, da lui condotta, era stata tamponata dalla vettura del B. , venendo spinta contro il guard-rail dell&#8217;autostrada, senza danni alle persone ma con danni alle vetture, per i quali veniva compilato il modulo di contestazione amichevole del sinistro (CID).<br />
Il Giudice di pace, fatta espletare una c.t.u. e svolta prova per testi, accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 12.453, oltre accessori e con il carico delle spese.<br />
2. Proposto appello dalla s.p.a. Progress, il Tribunale di Avellino, con sentenza del 6 maggio 2009, accoglieva il gravame, annullava la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite.<br />
Osservava il Tribunale che la deposizione dell&#8217;unico teste, terzo trasportato a bordo della vettura dell&#8217;attore ed amico del medesimo, aveva riferito di danni alla vettura che non trovavano riscontro nell&#8217;elaborato depositato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio. Questi aveva rilevato che sul luogo del presunto incidente non vi era alcuna traccia di un qualche intervento riparatore del guard-rail, e che la vettura dell&#8217;I. risultava aver riportato danni tali da impedirle con certezza di poter riprendere la marcia dopo il fatto. Ma non vi era traccia né di intervento del soccorso stradale né di un qualche traino della vettura incidentata, sicché, in mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, questa doveva essere respinta.<br />
3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso I.G. , con atto affidato a due motivi.<br />
Resistono con separati controricorsi la s.p.a. Progress Assicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, e la s.p.a. Assicurazioni generali, quale impresa designata del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania.<br />
Le società controricorrenti hanno presentato memorie.<br />
<strong>Motivi della decisione</strong>1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell&#8217;art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.<br />
Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del complesso delle prove raccolte nel giudizio di primo grado: in particolare, del contenuto della CID, della testimonianza e delle fatture prodotte attestanti i danni subiti dalla vettura incidentata. Il Tribunale avrebbe deciso la causa sulla scorta dell&#8217;analisi parziale delle prove, senza considerare, fra l&#8217;altro, che la dichiarazione confessoria resa nella CID, pur dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice, non può comunque essere ignorata, come invece è avvenuto nel caso di specie.<br />
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., errore di giudizio in relazione agli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e agli artt. 116 e 232 cod. proc. civ., oltre ad omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.<br />
Secondo il ricorrente, l&#8217;irragionevolezza della sentenza impugnata deriverebbe dal fatto che essa si basa su di una c.t.u. svolta circa due anni dopo il sinistro; il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato correttamente la CID e la mancata risposta all&#8217;interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista, pervenendo al risultato di mettere addirittura in dubbio l&#8217;esistenza stessa dell&#8217;incidente.<br />
3. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto pongono problemi del tutto simili, sono privi di fondamento.<br />
3.1. Rileva la Corte, innanzitutto, che essi sono formulati ai limiti della inammissibilità. Ed infatti, quanto al primo motivo si osserva che il ricorrente richiama l&#8217;attenzione, in modo particolare, sulla c.d. CID, della quale non riporta il contenuto, oltre a proporre (p. 11 del ricorso) una serie di quesiti di diritto estremamente generici. Quanto al secondo motivo, presentato in termini di vizio di motivazione, si rileva che esso oscilla, in effetti, tra la censura di vizio di motivazione e quella di violazione di legge, senza peraltro formulare un quesito di diritto.<br />
3.2. Anche tralasciando, comunque, tali rilievi preliminari, è evidente che i motivi di ricorso, criticando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e sollecitando una diversa considerazione della suddetta CID e della mancata risposta all&#8217;interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista, si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.<br />
Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell&#8217;intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16 dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23 dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288, e 7 febbraio 2013, n. 2947).<br />
Nel caso in esame, il Tribunale ha valutato la c.t.u. e l&#8217;ha confrontata con l&#8217;unica deposizione testimoniale, della quale ha motivato la scarsa attendibilità. Si tratta di una ricostruzione in fatto bene argomentata e priva di vizi logici. Allo stesso modo, costituisce valutazione di merito non sindacabile in questa sede quella secondo cui la vettura dell&#8217;attore non avrebbe più potuto circolare avendo subito quel danno accertato dal c.t.u., mentre è lo stesso ricorrente ad ammettere (p. 3 del ricorso) di essersi allontanato dal luogo dell&#8217;incidente da solo, senza nessun mezzo di soccorso.<br />
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.<br />
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
<strong>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge.</strong></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/il-rapporto-tra-le-risultanze-della-ctu-e-le-testimonianze-o-la-cai/">Il rapporto tra le risultanze della CTU e le testimonianze o la CAI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.legaligarbarinomilano.it/il-rapporto-tra-le-risultanze-della-ctu-e-le-testimonianze-o-la-cai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonoma fonte di responsabilità per violazione del diritto al CONSENSO INFORMATO</title>
		<link>https://www.legaligarbarinomilano.it/autonoma-fonte-di-responsabilita-per-violazione-del-diritto-al-consenso-informato/</link>
		<comments>https://www.legaligarbarinomilano.it/autonoma-fonte-di-responsabilita-per-violazione-del-diritto-al-consenso-informato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avv. Carla Garbarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legaligarbarinomilano.it/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il consenso informato, da intendersi come il complesso specifico di informazioni che il sanitario deve fornire al paziente circa il trattamento medico, con rappresentazione di rischi e benefici, è divenuto pacificamente un diritto costituzionalmente garantito. La normativa e la giurisprudenza ne hanno valorizzato la rilevanza di fronte all’oggettiva pericolosità ed&#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/autonoma-fonte-di-responsabilita-per-violazione-del-diritto-al-consenso-informato/">Autonoma fonte di responsabilità per violazione del diritto al CONSENSO INFORMATO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il consenso informato, da intendersi come il complesso specifico di informazioni che il sanitario deve fornire al paziente circa il trattamento medico, con rappresentazione di rischi e benefici, è divenuto pacificamente un diritto costituzionalmente garantito.<br />
La normativa e la giurisprudenza ne hanno valorizzato la rilevanza di fronte all’oggettiva pericolosità ed incertezza delle pratiche mediche.<br />
In questi termini la Corte Cost., 23 dicembre 2008, n. 438, ha avuto modo di specificare come il consenso informato costituisca il momento «di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all&#8217;autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente art. 32, secondo comma, Cost.».<br />
A fronte di quanto sopra, sarà appena il caso di dire che il consenso informato, in base alla giurisprudenza uniforme, deve essere reale ed effettivo, oltre che attuale, dovendosi escludere la rilevanza del c.d. consenso presunto, ovvero quello mancante ma che si ritiene sarebbe stato prestato se il paziente avesse potuto farlo (cass. Civ. 20984/12 ex pluris/- Contra Cass. Civ. 45976/03).<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Ma ciò che in questa sede si vuole sottolineare è l’autonoma rilevanza dell’illecito per violazione del consenso informato rispetto alla correttezza o meno del trattamento eseguito</span></strong>.Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di acconsentire al trattamento consapevolmente (Cass. 20984/12). Pertanto, l’omessa o non adeguata informativa configura una responsabilità autonoma ed indipendente dalla valutazione della diligente esecuzione della prestazione medica e, addirittura, indipendentemente dall’esito peggiorativo (Cass. Civ. III 2253/13-24742/07, della quale si riporta il rilevantissimo passaggio: “la responsabilità del medico per violazione dell’obbligo contrattuale di porre il paziente nelle condizioni di esprimere un valido ed efficace consenso informato è ravvisabile sia quando le informazioni siano assenti od insufficienti, sia quando vengano fornite assicurazioni errate in ordine all&#8217;assenza di rischi o complicazioni derivanti da un intervento chirurgico necessariamente da eseguire, estendendosi l’inadempimento contrattuale anche alle informazioni non veritiere”).<br />
Ai fini della configurazione della responsabilità del medico per omessa o inesatta informazione, infatti, è del tutto indifferente che il trattamento medico sia stato eseguito correttamente o meno, dato che lo stesso trattamento è stato comunque eseguito in violazione tanto dell’art. 32, 2º co., Cost., quanto dell’art. 13 Cost. e dell’art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833 (Cfr. Cass., 14 marzo 2006, n. 6444, in Giur. it., 2007, 343, con nota di PETRI) e il paziente ha conseguentemente perso il diritto inviolabile di accettare o rifiutare il trattamento.<br />
Pertanto, per tutto quanto già sopra argomentato, non vi è dubbio che la violazione del dovere di informazione e di autodeterminazione sussista anche nel caso in cui l’intervento chirurgico abbia avuto un esito fausto, e in assenza di un danno biologico. In precedenza la giurisprudenza, peraltro non in modo costante, affermava che l’inadempimento dell&#8217;obbligo informativo non era idoneo, da solo, a fare sorgere l’obbligazione risarcitoria. A tal fine si riteneva necessario che alla lesione dell’interesse, costituzionalmente rilevante, all&#8217;autodeterminazione, si accompagnasse una lesione alla salute.<br />
Attualmente invece la giurisprudenza maggioritaria afferma che la mancanza di valido consenso informato determina, comunque, il risarcimento del danno sia per la privazione o la compromissione della libertà di autodeterminazione, che, nell&#8217;ottica della funzione riparatoria della responsabilità civile, costituisce già di per sé una perdita risarcibile.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/autonoma-fonte-di-responsabilita-per-violazione-del-diritto-al-consenso-informato/">Autonoma fonte di responsabilità per violazione del diritto al CONSENSO INFORMATO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.legaligarbarinomilano.it/autonoma-fonte-di-responsabilita-per-violazione-del-diritto-al-consenso-informato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servitù o vincolo ex art. 1379 c.c.</title>
		<link>https://www.legaligarbarinomilano.it/servitu-o-vincolo-ex-art-1379-c-c/</link>
		<comments>https://www.legaligarbarinomilano.it/servitu-o-vincolo-ex-art-1379-c-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avv. Carla Garbarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/legaligarbarino/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sezione Seconda Civile &#8211; Sentenza n. 3701/2012 La Corte di Appello di Milano chiarisce nuovamente alcuni aspetti in materia di servitù negativa non apparente, in particolare nel caso di servitù non aedificandi. La fattispecie riguarda un fondo, facente parte di un Supercondominio, che il proprietario&#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/servitu-o-vincolo-ex-art-1379-c-c/">Servitù o vincolo ex art. 1379 c.c.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sezione Seconda Civile &#8211; Sentenza n. 3701/2012<br />
La Corte di Appello di Milano chiarisce nuovamente alcuni aspetti in materia di servitù negativa non apparente, in particolare nel caso di servitù non aedificandi. La fattispecie riguarda un fondo, facente parte di un Supercondominio, che il proprietario intendeva adibire ad uso posteggio autovetture. Il Supercondominio si opponeva sostenendo l’esistenza a carico di quel fondo di una servitù non aedificandi in virtù di dichiarazioni unilaterali in tal senso rilasciate da uno solo dei precedenti comproprietari e promuoveva azione confessoria. Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, la quale proponeva appello eccependo, inoltre, l&#8217;intervenuta usucapione del diritto di servitù a carico dell&#8217;area interessata da parte del supercondominio, usucapione che si pretende maturata per l&#8217;apposizione e la manutenzione di una siepe lungo il confine. La Corte di Appello di Milano confermava in toto la sentenza impugnata chiarendo i seguenti aspetti: • L’eccezione di usucapione proposta in secondo grado è da ritenersi ammissibile in quanto i diritti reali sono da considerarsi “autodeterminati”: per i quali, quindi, la causa petendi si identifica con il diritto, mentre il titolo d’acquisto ha solo la funzione di specificare la domanda. • La suddetta eccezione deve ritenersi, tuttavia, infondata in quanto l’art. 1061 c.c. non consente di configurare l’usucapione di servitù che non abbiano il carattere dell’apparenza, il quale ricorre solo quando vi siano opere visibili e permanenti destinati all’esercizio della servitù stessa. In particolare la Corte ritiene che una siepe sia un’opera visibile, ma “non permanente” e, pertanto, non idonea ad esser rivelatrice dell’esistenza di un qualsiasi peso gravante sul preteso fondo servente. Sostiene la Corte che la siepe costituisca una mera recinzione del fondo e non sia, invece, sintomatica di una specifica destinazione dell’area. • Il fatto che il Supercondominio abbia sempre curato il verde presente nel fondo non integra un’opera nell’accezione di cui all’art. 1061 c.c. • La Corte, inoltre, richiamando giurisprudenza consolidata e risalente, formatasi nell’interpretazione dell’art. 1058 c.c., precisa come la volontà di dar vita ad una servitù non richieda l’impiego di formule sacramentali nel contratto a ciò finalizzato, essendo necessario e sufficiente che tale volontà possa essere desunta in modo chiaro ed inequivoco dal tenore delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti. Tuttavia, sottolinea anche come non si possa far riferimento esclusivamente al comportamento successivo di queste ultime se dal contratto non risulta inequivoca, pur in assenza di dichiarazioni formali in tal senso, la volontà di costituire una servitù. Dichiarazioni unilaterali successive, nel caso de quo tra l’altro sottoscritte da uno solo dei comproprietari del fondo, non possono pertanto aver rilevanza nella costituzione di una servitù; • In ogni caso, è indispensabile, per la costituzione di una servitù, che l’atto contenga l’individuazione del fondo servente e del fondo dominante, non necessariamente con una loro descrizione puntuale ed analitica, ma in maniera tale che risultino identificabili con certezza in base al contenuto del titolo. Nel caso di cui trattasi, la scrittura privata contiene solo una precisa identificazione del preteso fondo servente, tuttavia manca non solo l’individuazione, ma anche la menzione dell’esistenza di un qualsiasi fondo dominante; • In proposito, la sentenza precisa anche se si invocano le servitù reciproche ci deve essere un reciproco asservimento di un fondo all&#8217;altro, in coerenza con la costante giurisprudenza.<br />
Sent.3701/12 &#8211; CORTE d&#8217;APPELLO di MILANO Sezione Seconda Civile Con la sentenza nr.667/2011 il Tribunale di Monza, accogliendo la domanda di accertamento negativo di servitù proposta dalla Srl M***** contro il Supercondominio *********** di Sesto San Giovanni, ha dichiarato la società piena proprietaria dell&#8217;area contraddistinta alla particella 232 del foglio 23 di quel Comune e ne ha accertato la libertà da servitù e vincoli di destinazione, dichiarando, in particolare, il diritto della ****** di realizzare posti auto sull&#8217;area, che il Supercondominio convenuto aveva, all&#8217;opposto, chiesto di dichiarare asservita in perpetuo a verde a favore del Supecondominio medesimo, con divieto per i proprietari di erigervi costruzioni e di occuparla con veicoli od in altro modo. Le parti del giudizio di primo grado hanno discusso essenzialmente in ordine all&#8217;efficacia delle pattuizioni contenute in due atti notarili: il rogito in data 10 novembre 1960 del notaio D******** di Milano, con il quale la Spa Q********** aveva venduto a ******* e ***** B***** un&#8217;area nuda contraddistinta in catasto al mappale 312 sub m) e la scrittura privata con sottoscrizioni in autentica del medesimo notaio in data 3 aprile 1963, con la quale la predetta società aveva venduto ai B***** l&#8217;area di 400 mq., identificata catastalmente al mappale 312 sub l), sulla cui utilizzazione attualmente si controverte. Come riporta la sentenza del Tribunale di Monza, nel primo atto si era pattuito che due aree &#8211; una sostanzialmente coincidente con la particella 232 ora di proprietà di Srl M***** e l&#8217;altra, compresa nel mappale 312 sub m) compravenduto – dovessero essere mantenute a giardino nella sistemazione generale delle strade serventi il Supecondominio. Era pattuito anche che un&#8217;altra area venisse assoggettata a servitù altius non tollendi oltre una certa altezza, che un&#8217;altra area ancora fosse assoggettata a servitù di passaggio pedonale e carraio a favore delle proprietà vicine, indicate nelle planimetrie come Condominio E********* e Condominio C*********** e che le costruende strade del Supercondominio venissero assoggettate a servitù di passo carraio e pedonale a favore dell&#8217;area venduta ai sigg.ri B********. Le parti si erano anche obbligate, in quanto necessario, ad addivenire alle convenzioni indispensabili in sede di stipulazione della convenzione che avrebbe regolato la sistemazione del Supercondominio anche nei confronti dell&#8217;autorità municipale. Con il secondo atto dell&#8217;aprile 1963, che qui più direttamente interessa, si era stabilito che l&#8217;accesso all&#8217; area venduta ai sigg.ri B****** dovesse praticarsi per la nuova strada da aprirsi lungo il confine di sud-ovest, per la formazione della quale la parte acquirente si era obbligata a destinare gratuitamente una striscia di terreno della larghezza di mt. 2,50 lungo tutto il confine. Si era pattuito, inoltre, che la &#8220;rimanente striscia di terreno&#8221; fosse &#8220;vincolata in perpetuo a verde con tassativo divieto da parte degli acquirenti e loro aventi causa di erigervi costruzioni di qualsiasi specie e volumetria e di occupazione con autoveicoli od altri ingombri in genere&#8221;. La parte acquirente si impegnava anche &#8220;ad intervenire nella convenzione da stipularsi con il Comune di Sesto San Giovanni per l&#8217;edificazione della zona &#8230; nonché ad intervenire alla convenzione che regolerà in un supercondominio tutte le aree interne adibite a verde e a strada&#8221;. Con un successivo atto del 23 maggio 2007 gli eredi B***** avevano venduto alla Srl ******* l&#8217;area di 400 mq. acquistata nel 1963 dai loro danti causa. Nell&#8217;atto di compravendita si legge l&#8217;usuale clausola secondo la quale il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto&#8221; in cui &#8220;attualmente si trova, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione, pertinenza e servitù di qualsiasi genere&#8221;. Nulla veniva specificato in ordine alla destinazione ed utilizzabilità del terreno, se non che lo stesso era sito in una &#8220;zona residenziale&#8221;. Dopo aver così riassunto le premesse del contenzioso fra le parti, il Tribunale ha chiarito che la controversia era sorta intorno all&#8217;interpretazione dell&#8217; atto del 3 aprile 1963, considerato dal Supercondominio costitutivo di un vincolo di destinazione a verde dell&#8217; area, assimilabile ad una servitù ovvero ad un &#8220;gravame reale&#8221;, sempre osservato fino a quel momento per oltre quaranta anni e risultante da un atto trascritto nei registri immobiliari. Per contro srl M****, agendo in negatoria servitutis, aveva sostenuto che tanto nel rogito del 1960 quanto in quello del 1963 non era stato individuato il fondo dominante, circostanza di per sé ostativa alla costituzione di una servitù; inoltre la mancanza di un limite temporale alla destinazione a verde dell&#8217;area compravenduta avrebbe comportato la nullità della relativa pattuizione e comunque la sua inopponibilità a Srl M*****, posto che in tal modo il diritto di proprietà sarebbe stato svuotato di contenuto e che alla fattispecie sarebbe stato applicabile analogicamente il disposto dell&#8217;art. 1379 cc. All&#8217;impostazione della parte attrice ha aderito il Tribunale di Monza, osservando, in primo luogo, che per il principio di tipicità dei diritti reali, è escluso che possa parlarsi di un &#8220;gravame reale&#8221; sul terreno, assimilabile, ma diverso da una servitù prediale. Approfondendo l&#8217;esame dei due atti notarili del 1960 e del 1963, il primo giudice ha fatto notare che in entrambi manca l&#8217;individuazione del fondo dominante. In particolare, nell&#8217;atto del 1960 vi è solo un riferimento generico al mantenimento a giardino di un&#8217;area, più ampia di quella di cui si controverte, &#8220;nella sistemazione generale delle strade serventi il Supercondominio&#8221;; nell&#8217;atto del 1963 manca anche tale riferimento generico al Supercondominio e si prevede unicamente si impegni ad intervenire alla convenzione da stipulare per regolare in un supercondominio tutte le aree interne adibite a verde o a strada. Sottolinea il Tribunale che dal tenore dei rogiti pare che alla data della loro sottoscrizione il supercondominio ancora non esistesse e che, in ogni caso non ne era stata provata in causa l&#8217;esistenza nel 1960 o nel 1963; neppure era dato sapere se all&#8217;epoca tutti gli immobili sui quali è poi sorto il Supercondominio ******** e, quindi, anche il preteso fondo dominante, fossero di proprietà della venditrice SpA ********. Inoltre, il &#8220;fondo servente&#8221;, vale a dire l&#8217;area per cui è causa, facente parte di un più ampio comparto, inizialmente venduto ai B***** solo in parte, era rimasto in proprietà della venditrice SpA Q*************** dopo il rogito del 1960, sicchè sarebbe impossibile individuare in quel negozio l&#8217;atto costitutivo della servitù che il Supercondominio aveva chiesto di accertare, tanto più considerando il fatto che in quello stesso rogito era stata prevista la costituzione di una servitù di passo, con precisa individuazione dei fondi dominante e servente, a riprova del fatto che nel diverso caso in cui la volontà negoziale delle parti aveva inteso creare una nuova servitù, si era tradotta, a differenza che nel caso che qui interessa, in chiare previsioni contrattuali. Quanto, poi, più specificamente all&#8217;atto del 1963, ha osservato il Tribunale che in esso non solo non viene utilizzato il termine &#8220;servitù&#8221; e non viene individuato il fondo dominante, ma è previsto espressamente l&#8217;obbligo per gli acquirenti di &#8220;intervenire nella convenzione che regolerà in un supercondominio tutte le aree interne adibite a verde o a strada&#8221;. Da questa clausola il primo giudice ha tratto argomenti per l&#8217;interpretazione della parte del contratto in cui era stato stabilito un vincolo all&#8217;utilizzo dell&#8217;area ora pervenuta alla M******: gli acquirenti B******avrebbero assunto una mera obbligazione di mantenere a verde l&#8217;area acquistata e tale vincolo avrebbe dovuto essere rinnovato in sede di costituzione del supercondominio, precisandolo con riferimento alla regolamentazione di tutte le aree verdi e le strade dello stesso, sempre che il mappale compravenduto nel 1963 rientrasse fra le &#8220;aree interne&#8221; al costituendo supercondominio. Dal riconoscimento della natura personale dell&#8217;obbligazione assunta dai B****** di mantenere in perpetuo a verde l&#8217;area acquistata nel 1963, deriverebbe l&#8217;inopponibilità del vincolo a M****, in quanto soggetto terzo; lo stesso Supercondominio, ad avviso del primo giudice, non sarebbe stato legittimato a pretendere il rispetto del vincolo di destinazione neppure nei confronti di B*****, essendo, a sua volta, terzo rispetto alla SpA Q********************, nei confronti della quale l&#8217;obbligazione era stata assunta. Inoltre, l&#8217;obbligazione dovrebbe essere considerata invalida, per il disposto dell&#8217;art. 1379 cc, applicabile analogicamente nella fattispecie, in quanto fortemente limitativa del diritto di proprietà e priva di limitazione temporale. Avverso la sentenza sopra sintetiz0zata hanno proposto appello S****** ed B*******, che avevano partecipato al procedimento di primo grado solo in quanto proprietari di unità immobiliari comprese nel Supercondominio G******** e che da tale qualità fanno discendere la legittimazione a promuovere il giudizio d&#8217;appello. Costoro, dopo aver dato conto delle premesse dell&#8217; attuale contenzioso ed aver descritto i passaggi essenziali del primo processo, hanno censurato la sentenza di primo grado, che ha affermato l&#8217;inidoneità degli atti notarili su menzionati a costituire una servitù di mantenimento della destinazione a verde dell&#8217; area ora di proprietà della M******, per non aver considerato che, indipendentemente dalla portata e dall’interpretazione di quei contratti, una servitù di quel genere avrebbe dovuto ritenersi acquisita per usucapione ai sensi dell&#8217; art. 1061 cc. Hanno sostenuto gli appellanti che, sebbene nelle difese del Supecondominio in primo grado non fosse stata prospettata l&#8217;usucapione dell&#8217;affermata servitù e la fonte del diritto reale fosse stata indicata solamente nei contratti già molte volte menzionati, l&#8217;allegazione difensiva in tal senso non rappresenterebbe una violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, ma solo un&#8217;integrazione delle difese, non valutabile né come domanda nuova né come rinuncia alla precedente domanda di accertamento del diritto sulla base di un titolo contrattuale. Non sarebbe ostativa all&#8217;usucapione della servitù di mantenimento dell&#8217;area a verde neppure la circostanza che il peso sull&#8217; altrui fondo abbia carattere &#8220;non apparente&#8221;, posto che ad una diversa ed opposta soluzione potrebbe giungersi considerando che, per preservare la destinazione a verde, da vari decenni il terreno ora di M****** era stato recintato dal Supercondominio con una siepe e lo stesso Supercondominio aveva sempre curato là manutenzione del verde, anche impedendo, mediante la vigilanza del custode, che alcuno entrasse nel terreno cinto dalla siepe. Con altro motivo di appello i sigg.ri S***** e B***** sostengono che la sentenza di primo grado sarebbe inappagante per aver ritenuto che i rogiti del 1960-e del 1963 non fossero idonei a costituire una servitù prediale, per la mancata individuazione del fondo dominante. A tal fine si fa riferimento alla volontà delle parti, e precisamente ad una dichiarazione resa nel 1973 dal proprietario B******* al Comune di Sesto San Giovanni, nella quale questi aveva riconosciuto il vincolo in perpetuo a verde dell&#8217;area, valevole per gli acquirenti e per i loro aventi causa. Si sostiene anche che essendo rimasta in proprietà della venditrice SpA Q******************* una parte dell&#8217;area destinata a verde, il vincolo imposto sulle due porzioni (quella venduta ai B***** e quella rimasta alla loro dante causa) integrerebbe una servitù reciproca. Inoltre, non sarebbe decisiva la mancata individuazione del fondo dominante, essendo evidente dal tenore degli atti notarili del 1960 e del 1963 che il vincolo di destinazione a verde era stato posto nell&#8217;interesse del Supercondominio, secondo una prassi consueta, riconosciuta dalla costante giurisprudenza, per la quale vincoli alle proprietà individuali (viene fatto l&#8217;esempio della servitù altius non tollendi) possono essere apposti nell&#8217;interesse del condominio, purchè risultino da un regolamento di natura contrattuale o dai singoli atti di acquisto di immobili di proprietà individuale. Fondo dominante sarebbe, pertanto, il condominio e nel caso di specie il Supercondominio G***********. Non sarebbe decisivo neppure il riferimento, contenuto negli atti del 1960 e1963, all&#8217;obbligo degli acquirenti di intervenire alla stipula della convenzione deputata a regolare il costituendo Supercondominio, perché il vincolo di destinazione a verde era concepito come un divieto tassativo ed avente efficacia immediata di dare all&#8217;area una destinazione diversa da quella a verde, mentre la clausola obbligatoria che impegnava a partecipare alla costituzione del Supercondominio riguardava la regolamentazione delle concrete modalità di gestione delle aree interne adibite a verde ed a strade, ferma restando, essendo stabile e ben definito il vincolo gravante sull&#8217;area, la pregressa creazione di una servitù prediale. Su queste premesse gli appellanti hanno concluso con la richiesta di accertamento del vincolo per cui è causa, con tutte le ulteriori domande propedeutiche e consequenziali, ivi compresa la richiesta di ripristino dell&#8217;area, nello stato antecedente all&#8217;acquisto di M******. Si è costituita in questa sede l&#8217;appellata M******, chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata ed all&#8217;udienza dell&#8217;11luglio 2012, fissata per la precisazione delle conclusioni davanti a questa Corte, si è costituito anche il Supercondominio G************, per aderire alle conclusioni già rassegnate dagli appellanti S******* e B********. Allo spirare dei termini assegnati la causa è stata trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 23 ottobre 2012. Osserva preliminarmente la Corte che la legittimazione all&#8217; appello dei sigg.ri e Barzetti, che al giudizio di primo grado avevano preso parte solo in quanto mini del Supercondominio G***********, non è contestata dall&#8217;appellata M*********. L&#8217;eccezione di usucapione dell&#8217;asserita servitù gravante, in tesi di parte appellante, sull&#8217;area della M******, non può ritenersi nuova e, pertanto, inammissibile, perché dedotta solo in questa sede di impugnazione. Infatti, la servitù, al pari degli altri diritti reali, appartiene alla categoria dei diritti &#8220;autodeterminati&#8221;, per i quali la causa petendi si identifica con il diritto, mentre il titolo di acquisto, originario o derivativo, ha solo la funzione di specificare la domanda. Pertanto, l&#8217;allegazione di un titolo diverso (ad esempio, l&#8217;usucapione) a fondamento del diritto reale (servitù) fatto valere, in luogo di quello (ad esempio,contratto) inizialmente prospettato, costituisce una mera integrazione delle difese, che non è configurabile come una domanda nuova, né implica rinuncia alla valutazione del titolo dedotto in precedenza (da ultimo, cfr. Cass. sent. nr. 22598/2010). L&#8217;eccezione degli appellanti, che assumono di aver usucapito, nella veste di condomini del Supercondominio G*************, una servitù che si potrebbe definire di &#8220;mantenimento in perpetuo della destinazione a verde&#8221; dell&#8217;area di proprietà di M********, è, pertanto, ammissibile. Nondimeno, la stessa è, con ogni evidenza, infondata, per il disposto dell&#8217;art. 1061 cc, che non consente l&#8217;usucapione (e la costituzione per &#8220;destinazione del padre di famiglia&#8221;) di servitù che non abbiano il carattere dell&#8217; apparenza, che ricorre quando vi sono opere visibili e permanenti destinate all&#8217;esercizio della servitù. Tale certamente non può ritenersi la siepe che, per quanto riferito dagli appellanti, costituisce la recinzione dell&#8217;area per cui è causa. La siepe, che rappresenta un&#8217;opera visibile ma non permanente davvero, non è in ogni caso, di per sé rivelatrice dell&#8217;esistenza di un qualsiasi peso gravante sul preteso fondo servente ed è in astratto compatibile con qualsivoglia destinazione si voglia imprimere al terreno, una volta che lo stesso sia stato dotato degli opportuni accessi, necessari, ovviamente, anche per il godimento quale area verde. In altre parole, la siepe costituisce una mera recinzione del fondo, non è sintomatica di una specifica della destinazione dello stesso e può essere per contro, funzionale sia al mantenimento della destinazione a verde sia, a mero titolo esemplificativo, allo sfruttamento edificatorio dell’area o all&#8217;utilizzo della stessa per la realizzazione di un piccolo impianto sportivo (campo da tennis, per il gioco delle bocce o della pallacanestro) o, secondo le intenzioni di M****, di posti auto o ad altre destinazioni, secondo il volere della proprietaria. Il fatto, poi, che il Supercondominio abbia sempre curato il verde presente nell&#8217;area della M***** non integra neppure &#8220;un&#8217;opera&#8221; nell&#8217;accezione richiesta dall&#8217;art.1061 cc. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado anche per non aver ritenuto che la servitù di cui si discute fosse stata costituita per contratto, in base ai due atti notarili del 1960 e 1963 più volte richiamati. E&#8217; noto che per una giurisprudenza tanto consolidata e risalente da non richiedere specifici richiami, formatasi nell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 1058 cc, la volontà di dar vita ad una servitù non richiede l&#8217;impiego di formule sacramentali nel contratto a ciò finalizzato, essendo necessario e sufficiente che tale volontà possa essere desunta in modo chiaro ed inequivoco dal tenore delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti, non potendo, per contro, farsi riferimento in via esclusiva al loro comportamento successivo, di per sé solo inidoneo a colmare le eventuali lacune del titolo. In applicazione di questo principio (che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare già nella sentenza nr. 3914/1980), deve escludersi che possa avere una rilevanza significativa il tenore della missiva inviata nel 1973 dalla proprietà B******* al Comune di Sesto San Giovanni. E&#8217; comunque indispensabile che l&#8217;atto contenga gli elementi necessari per la sicura individuazione della servitù e, quindi, in primo luogo, che vengano individuati i due fondi, servente e dominante, non necessariamente con una loro descrizione puntuale ed analitica, ma in maniera tale che risultino identificabili con certezza in ebase.al contenuto del titolo . Nel caso di specie, la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio D******* in data 3 aprile 1963 contiene unicamente una precisa identificazione, anche con riferimento agli estremi catastali [mappale 312 sub l) del catasto terreni di Sesto San Giovanni] del terreno venduto dalla SpA Q************ ai sigg.ri B**********, e contiene altresì la menzione del &#8220;vincolo in perpetuo a verde&#8221; del fondo compravenduto, &#8220;con tassativo divieto da parte degli acquirenti e loro aventi causa di erigervi costruzioni di qualsiasi specie e volumetria e di occupazione con autoveicoli od altri ingombri in genere&#8221;. Potrebbe, quindi, ritenersi che il preteso fondo servente sia stato individuato con sufficiente certezza e che sia stato ben specificato il contenuto dell&#8217;asserita servitù. Manca completamente, tuttavia, non solo l&#8217;individuazione, ma anche la menzione dell&#8217; esistenza di un qualsiasi fondo dominante. In particolare, non può a tal fine ritenersi sufficiente la previsione contenuta nella clausola seconda degli &#8220;altri patti e condizioni&#8221;, ove si legge che: &#8220;la parte acquirente si impegna ad intervenire alla convenzione da stipularsi nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni per l&#8217;edificazione della zona e per la costituzione di cortili comuni nonché ad intervenire alla convenzione che regolerà in un supercondominio tutte le aree interne adibite a verde ed a strada&#8221;. Da questa clausola si evince, casomai, che alla data del 3 aprile 1963 il supercondominio non era stato ancora costituito e che verosimilmente non era stata neppure iniziata l&#8217;edificazione della zona, per la quale doveva stipularsi un&#8217;apposita convenzione con il Comune. Non pertinente appare anche il richiamo alla giurisprudenza in tema di c.d. &#8220;servitù reciproche&#8221;, formatasi per i casi di vendite a lotti di aree fabbricabili, per vincolare l&#8217;edificazione in ciascun lotto a determinate caratteristiche comuni, per lo sviluppo armonico della zona, in maniera tale che ciascun fondo assuma, ad un tempo, la qualità di fondo servente e di fondo dominante. In questo caso, infatti, manca la formazione dei lotti e non si rinviene alcun riferimento ad un qualsiasi allegato dal quale risulti il frazionamento in lotti di un comparto destinato all&#8217; edificazione. Del resto, non si vede sotto quale profilo potrebbe invocarsi la nozione di servitù reciproca, posto che il vincolo contrattualmente previsto per il terreno di 400 mq. venduto nel 1963 ai sigg.ri B****** era tale da svuotare di qualsiasi facoltà di godimento la proprietà del fondo. Ancor meno accettabile pare l&#8217;ulteriore argomento di parti appellanti, secondo i quali potrebbe invocarsi la costituzione di una servitù reciproca perché con il primo atto del notaio D***** (in data 10 novembre 1960) la SpA Q************* aveva venduto ai B******* una parte della più ampia area vincolata a verde [quella contraddistinta al mappale 312 sub m)], rimanendo proprietaria della restante porzione vincolata, successivamente venduta agli stessi acquirenti con l&#8217;atto del 1963. Non può parlarsi di servitù reciproca, perché è evidente dal tenore degli atti notarili e dalla stessa impostazione di causa degli appellanti, che legano la costituzione della pretesa servitù alla formazione del supercondominio, che il vincolo a verde di ciascuna delle due porzioni non è reciprocamente istituito per l&#8217;utilità dell&#8217;altra. E d&#8217;altro canto, ove si seguisse questo ragionamento fino alle inevitabili conseguenze si dovrebbe sostenere che la servitù costituita, in tesi, nel 1960, al momento dell&#8217; alienazione ai B******* di una parte dell&#8217; area vincolata a verde, si sarebbe comunque estinta nel 1963, quando la proprietà dei due fondi, in tesi, reciprocamente serventi e dominanti, si era riunita in capo ai medesimi soggetti. Ad ulteriore conforto della soluzione anche qui accolta va detto che nel contratti invocati a sostegno della tesi della costituzione della servitù in forza di un titolo si fa espresso e puntuale riferimento alla effettiva costituzione di servitù di altro genere (di passo pedonale e carraio ed altre), a riprova del fatto che nei casi in cui la volontà dei contraenti era stata finalizzata alla creazione di un diritto reale, si era tradotta in clausola contrattuali chiare ed esplicite in tal senso, sicchè non può essere senza significato, in senso contrario, alla luce dei principi generali in tema di interpretazione, il fatto che a proposito del vincolo di destinazione a verde dell&#8217;area venduta nel 1963 ai sigg.ri B******* i contraenti si fossero astenuti dal menzionare in qualsiasi modo l&#8217;istituto della servitù prediale. Le ulteriori censure degli appellanti investono profili della sentenza di primo grado che sono con ogni evidenza degli obiter dieta nello schema argomentativo del Tribunale (ci si riferisce, in particolare, all&#8217;affermazione per la quale il Supercondominio non sarebbe legittimato a pretendere il rispetto della ritenuta obbligazione contrattuale di mantenere la destinazione a verde del terreno per cui è causa, trattandosi di soggetto terzo rispetto alla SpA Q***************, nei confronti della quale l&#8217;obbligazione era stata assunta, così come, pure, è terza la Srl M***** rispetto ai sigg.ri B******** che si erano originariamente obbligati ed, a maggior ragione, l&#8217;assunto per cui l&#8217;obbligazione contratta nel 1963 sarebbe, in ogni caso, invalida per il contenuto fortemente limitativo del diritto di proprietà e l&#8217;assenza di qualsiasi limitazione temporale, stante il disposto dell&#8217; art. 1379 cc, applicabile analogicamente alla fattispecie per cui è causa) e non appare necessario esaminarli in questa sede, dal momento che le questioni poste in tal modo risultano superate dalle conclusioni essenziali alle quali, in piena identità di vedute con il primo giudice, è giunta anche la Corte: 1) la cosiddetta di servitù di mantenimento a verde dell&#8217;area di proprietà M***** non era apparente e, quindi, non era usucapibile; 2) con i contratti di compravendita del 1960 e 1963 più volte richiamati non è stata costituita alcuna servitù del genere invocato dagli appellanti e dal Supercondominio. La sentenza di primo grado merita, quindi, integrale conferma. Le spese di lite sostenute da M***** per questo grado d&#8217;appello, liquidate come da dispositivo, dovranno essere poste a carico per i 2/3 dei soli appellanti S******* e B******, in solido fra loro e per la residua quota di 1/3 a carico del Supercondominio (e, quindi, ulteriormente a carico di S****** e B****** per la quota di competenza), che dopo aver prestato acquiescenza alla corretta decisione del Tribunale, si è poi costituito n questo procedimento di appello per aderire alle domande degli appellanti. PQM la Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella causa civile in grado d&#8217;appello proposta con atto di citazione in appello notificato il 7 giugno 20 Il, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così provvede: • rigetta l&#8217;appello di S****** ed B***** e, per l&#8217;effetto, conferma integralmente la sentenza nr. 667/2011 del Tribunale di Monza; • condanna gli appellanti e l&#8217;appellato Supercondominio G********** di Sesto San Giovanni a rifondere all&#8217; appellata Srl M****** spese di lite del grado d&#8217;appello, che si liquidano in € 6.000,00 complessivamente, oltre IVA e CPA come per legge, ponendo l&#8217;onere di tale spesa per i 2/3 a carico degli appellanti S******* e B******* in solido fra loro e per 1/3 a carico del Supercondominio G********** di Sesto San Govanni. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2012 . Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Carla Garbarino</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/servitu-o-vincolo-ex-art-1379-c-c/">Servitù o vincolo ex art. 1379 c.c.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.legaligarbarinomilano.it/servitu-o-vincolo-ex-art-1379-c-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’espansione e la riduzione del diritto al risarcimento del danno alla persona in collegamento con gli andamenti economici del mercato</title>
		<link>https://www.legaligarbarinomilano.it/lespansione-e-la-riduzione-del-diritto-al-risarcimento-del-danno-alla-persona-in-collegamento-con-gli-andamenti-economici-del-mercato/</link>
		<comments>https://www.legaligarbarinomilano.it/lespansione-e-la-riduzione-del-diritto-al-risarcimento-del-danno-alla-persona-in-collegamento-con-gli-andamenti-economici-del-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avv. Carla Garbarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/legaligarbarino/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;evoluzione del risarcimento del danno alla persona alla luce degli ultimi interventi normativi e in particolare della recentemente emessa Legge 24 marzo 2012 n. 27 Per quanto il diritto dovrebbe poter essere un criterio sociale costante a fronte di valori acquisiti, tuttavia si osserva, sotto diversi e molteplici profili, come&#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/lespansione-e-la-riduzione-del-diritto-al-risarcimento-del-danno-alla-persona-in-collegamento-con-gli-andamenti-economici-del-mercato/">L’espansione e la riduzione del diritto al risarcimento del danno alla persona in collegamento con gli andamenti economici del mercato</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;evoluzione del risarcimento del danno alla persona alla luce degli ultimi interventi normativi e in particolare della recentemente emessa Legge 24 marzo 2012 n. 27<br />
Per quanto il diritto dovrebbe poter essere un criterio sociale costante a fronte di valori acquisiti, tuttavia si osserva, sotto diversi e molteplici profili, come taluni diritti subiscano modifiche connesse agli andamenti economici del mercato, potendosi constatare delle espansioni a fronte di momenti di crescita e compressioni in situazioni di crisi economiche.<br />
Tali espansioni e compressioni si verificano già direttamente nei fatti per effetto della disponibilità economica di società, ditte, imprese, così come dei privati e delle famiglie, ma si ritrovano anche nelle leggi e nella giurisprudenza.<br />
Nel caso di specie, con riguardo al danno alla persona, si osserverà che l’avvio dei maggiori sviluppi di tale voce, giurisprudenziali prima e legislativi poi, si possono individuare con una certa importanza a partire dalla metà degli anni ’70 e negli anni ’80, con continue analisi e revisioni.<br />
Senza in questa sede voler entrare nel dettaglio dell’esame della giurisprudenza su cui è sorto il diritto oggi noto al risarcimento del danno alla persona, in sintesi si potrà constatare che, proprio nel momento di maggiore crescita economica nell’Italia dal dopoguerra, il danno alla persona passa, più o meno gradualmente, da un risarcimento legato alla mera perdita patrimoniale/lavorativa connessa alla lesione biologica, al riconoscimento del valore intrinseco della persona e della sua integrità fisica e psicologica, sino alla definizione del concetto di danno biologico: menomazione temporanea e/o permanente all’integrità psico-fisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.<br />
In seguito e per molti anni sino agli anni 2000, il danno alla persona sarà uno dei maggiori “soggetti giurisprudenziali”, con evoluzioni e analisi sempre più dettagliate e dirette ad individuare sempre nuovi criteri per garantire un risarcimento il più possibile equo, “integrale-satisfatorio”.<br />
Di contro, proprio negli ultimi tempi, si osserva un’inversione di tendenza, operata soprattutto per mezzo di interventi legislativi diretti a limitare le esposizioni economiche per i risarcimenti alla persona, con particolare riguardo alle c.d. “microlesioni”. Ciò avviene a fronte dell’osservazione di diversi aspetti: un “eccessivo” incremento di richieste di indennizzi per microlesioni; la possibile configurazione di negligenze nell’accertamento di micro danni specie nelle fattispecie di difficile obiettività clinica (come nel caso dei c.d. colpi di frusta); un abuso dello strumento del processo per ottenere liquidazioni di detti danni, con conseguente crescita di costi e, a fronte di questo, un più delicato equilibrio economico delle compagnie di assicurazione ed dei costi del ricorso alla giustizia.<br />
Ebbene, in quest’ottica, si dovrà rilevare che dapprima il legislatore ha introdotto significative modifiche con la legge 5 marzo 2001, n. 57, che al comma3 dell’art. 5, definisce il “danno biologico”, come “la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”, precisando che “il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”. Ma, a fronte di una delle prime definizioni legislative di danno biologico, la legge stabilisce che debba essere predisposta una “specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita”. Scopo della tabella è quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell’ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente all’integrità psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l’1% ed il 9% e relativi risarcimenti. (Fatta salva la possibilità, ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, per lo specialista medico legale di fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell’art. 5 della legge n. 57/2001come modificato dalla legge n. 273/2002).<br />
La tabella predetta, effettivamente introdotta e tuttora utilizzata per le micro permanenti da incidente stradale, aveva la funzione di limitare il risarcimento dei danni in queste fattispecie a cifre fisse, prestabilite per legge appunto, e pertanto anche stimabili a priori, con due principali effetti: ridurre i contenziosi in materia di infortunistica stradale, ridurre i costi per le imprese di assicurazione e permettere la diretta gestione e liquidazione dei sinistri disponendo di uno strumento univoco.<br />
Nel corso degli anni seguenti diverse differenti leggi, non solo ma anche e soprattutto in materia di diritto delle assicurazioni (2005: n.b. artt. 138 e 139 in punto danno biologico), sono state emanate sempre nell’ottica della riduzione dei contenziosi e dei relativi costi.<br />
Ma specificamente in materia di danno biologico, operando conformemente agli ultimi indirizzi, è stata recentemente emessa la Legge 24 marzo 2012 n. 27 : in questa si ritrova una importante novità e precisamente ”i risarcimenti di lieve entità saranno risarcibili solo se suscettibili di un accertamento clinico strumentale ed obiettivo. Quindi in assenza di riscontri, condotti sulla base di criteri di assoluto rigore scientifico, non sarà possibile configurare una lesione solo in presenza di sintomatologie soggettive e conseguentemente non saranno risarcibili neppure le relative spese mediche.”<br />
L’obiettivo della norma, con il dichiarato intento di fronteggiare in modo risoluto il fenomeno delle truffe alle assicurazioni e per calmierare la liquidazione dei danni alla persona di modica entità, era di disinnescare il fenomeno di risarcimenti abnormi per danni quali i colpi di frusta, che hanno nel corso del tempo inciso significativamente sui bilanci delle compagnie e sui premi, nonché la negligenza colposa nell’accertamento dei micro danni.<br />
Ciò ha evidenti immediati riflessi sui risarcimenti dei micro-danni, in continua contrazione, e in particolare con quest’ultima previsione normativa scompare la possibilità di accertare una lesione fondata solo su dichiarazioni del danneggiato, ancorchè inerenti una sintomatologia tuttavia non scientificamente o strumentalmente riscontrabile.<br />
Tutto questo, in estrema sintesi, l’andamento in materia di danno biologico di lieve entità, mentre, per quanto attiene le macro-lesioni si ritiene di fare breve cenno alle sentenze gemelle del 2008 (Sezioni unite Cass. N.ri 26972/26973/26974 e 26975): non si potrà in questa sede valutare ed analizzare i molteplici aspetti innovativi che tali Sentenze hanno introdotto in materia (e non solo di danno biologico, ma anche di danno esistenziale, morale, parentale, perdita di chance e relativi oneri della prova), ma ci si limiterà a sottolineare che da queste e dopo queste decisioni il criterio risarcitorio previsto dal codice delle Assicurazioni private del 2005 viene elevato a criterio generale risarcitorio del danno non patrimoniale, e che il danno biologico (sostanzialmente confluito nella più generica voce di danno non patrimoniale) assorbe in sé anche il pregiudizio esistenziale e il danno morale. E in funzione del fatto che il danno non patrimoniale è un danno “conseguenza” e non un danno “evento”, le Sentenze gemelle hanno affermato anche la necessità di provare l’intero danno, sotto i suoi singoli aspetti, componenti. Tale previsione comporta un ulteriore conseguenza che si riverbera sulle micro permanenti poiché per queste sarà tanto più difficile provare le componenti del danno morale, esistenziale etc.<br />
In ogni caso, e così concludendo, si potrà generalmente rilevare che la conseguenza prima di questi interventi legislativi e giurisprudenziali è un generale abbassamento degli importi risarcitori, più sensibilmente avvertibile per i micro-danni e in particolare per i colpi di frusta.</p>
<p style="text-align: left;">Avv. Carla Garbarino</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it/lespansione-e-la-riduzione-del-diritto-al-risarcimento-del-danno-alla-persona-in-collegamento-con-gli-andamenti-economici-del-mercato/">L’espansione e la riduzione del diritto al risarcimento del danno alla persona in collegamento con gli andamenti economici del mercato</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.legaligarbarinomilano.it">Studio Legale Garbarino &amp; C</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.legaligarbarinomilano.it/lespansione-e-la-riduzione-del-diritto-al-risarcimento-del-danno-alla-persona-in-collegamento-con-gli-andamenti-economici-del-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
